Le spese di propaganda elettorale sono quelle elencate nell'articolo 78, comma
2, della legge regionale 19/2013. Sulla base di questa norma, per spese di propaganda
elettorale si intendono quelle sostenute:
a) per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e mezzi e per l’affitto di
sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a),
compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei
cinema e nei teatri;
c) per l’organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di
propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l’espletamento di ogni
operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna
elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.