La legge prevede che a presentare gli atti delle candidature debbano essere dei soggetti
titolati a farlo, che sono i seguenti:
- presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico;
- presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico
- una persona incaricata dai soggetti sopra citati, con atto autenticato.
Gli stessi soggetti sottoscrivono i documenti di presentazione delle canditure.