La legge prevede che a sottoscrivere tutti gli atti delle candidature debbano essere dei
soggetti titolati a farlo, che sono i seguenti:
- presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico;
- presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico;
- una persona incaricata dai soggetti sopra citati, con atto autenticato.
Gli stessi soggetti depositano anche gli atti presso la segretaria dell’Ufficio centrale
regionale.