04 Gli scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale possono essere scelti anche tra quelli non iscritti nell’apposito albo?

No. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 95/1989 i nominativi degli scrutatori da destinare ai seggi e i nominativi degli scrutatori da indicare nella graduatoria degli eventuali sostituti devono essere scelti tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori. Solo nell’ipotesi residuale prevista dalla lett. c), cioè qualora il numero degli scrutatori compresi nell’albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lett. a) e b), è possibile scegliere i nominativi fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune.

 
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