È vietata ogni attività di comunicazione che integra forme di propaganda surrettizia. Sono vietate le attività informative dirette a proporre un’immagine positiva dell’Ente o ad enfatizzarne i meriti, anche attraverso i siti web e gli account istituzionali di social media. Sono invece consentite tutte le attività di comunicazione che rivestono il requisito dell’indispensabilità e dell’impersonalità.