Domande frequenti

Percorso: F.A.Q. | FAQ elezioni regionali | propaganda mediante affissioni

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01 Da quando si applica il divieto di affissione al di fuori dagli appositi spazi a ciò destinati dal Comune?

02 A chi spettano gli spazi di propaganda?

03 Con quale ordine sono assegnati gli spazi di propaganda?

04 Si può fare domanda per l'assegnazione di spazi di propaganda indiretta?

05 Sul materiale di propaganda elettorale - cosiddetti “santini”, lettere e cartoline agli elettori - cosa va indicato?

06 Il committente responsabile: chi è e come va indicato sul materiale propagandistico?

07 Il committente responsabile può essere un candidato Presidente?

08 Si possono affiggere in bacheche esposte al pubblico comunicati o scritti relativi alla campagna elettorale?

09 Si possono affiggere manifesti elettorali sulle vetrine di negozi utilizzati come sedi dei comitati elettorali?


Si, è consentita l’affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale sia nelle sedi dei partiti sia dei comitati elettorali, anche se visibili dall’esterno. I manifesti o altri stampati possono quindi essere affissi anche sulle vetrine dei negozi adibiti a comitato elettorale, purché all’interno. Stante tale facoltà, è opportuno e consigliato che l’apertura del comitato elettorale venga sempre comunicata al Comune specificando il partito o movimento politico, la lista o il candidato di riferimento, nonché l’indirizzo. Ciò consente alle forze dell’ordine un agevole controllo in relazione a possibili episodi di affissioni abusive.

10 Si possono affiggere manifesti giganti sugli spazi elettorali?

 
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