01 Che cosa si intende per spese di propaganda elettorale?

Le spese di propaganda elettorale sono quelle elencate nell'articolo 78, comma 1, della legge regionale 28/2007. Sulla base di questa norma, per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
a) per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi e per l’affitto di sedi
elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa
l’acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l’organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di
propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l’espletamento di ogni
operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
Inoltre, le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
Ne consegue che per rispettare i tetti di spesa si deve tenere conto anche delle spese forfetarie.

 
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