esercizio del diritto di voto nelle sezioni ospedaliere, nei luoghi di cura e nel proprio domicilio (voto domiciliare)

I degenti in ospedali e in altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura (articolo 56, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19) oppure, nel caso di elezioni circoscrizionali, siano iscritti in una sezione compresa nella stessa circoscrizione nel cui ambito si trova il luogo di cura (Ministero dell'interno, circolare 23 maggio 1983, n. 2275).

 

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale ogni 500 posti letto o frazione (c.d. sezione ospedaliera).

 

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto è raccolto da un seggio speciale composto da un Presidente e due scrutatori, uno dei quali svolge le funzioni di segretario; i componenti del seggio speciale non coincidono con quelli della sezione elettorale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura. Le operazioni del seggio speciale sono limitate alla raccolta del voto dei degenti. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale.

 

Negli ospedali e nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto il voto è raccolto dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, assistito da uno degli scrutatori e dal segretario (c.d. ufficio distaccato). Anche le operazioni dell'Ufficio distaccato sono limitate alla raccolta del voto dei degenti. Alle operazioni dell’Ufficio distaccato possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale. Gli elettori ricoverati votano nel luogo di cura previa esibizione della tessera elettorale e di una specifica attestazione del sindaco redatta in carta semplice rilasciata su richiesta dell’interessato (articolo 56, comma 4, della legge regionale 19/2013). 
Le modalità di voto sopra descritte valgono anche per i tossicodipendenti ricoverati in strutture, gestite da associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, con un numero corrispondente di posti letto (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio elettorale, circolare 6 maggio 2014, n. 13082/1.5.3).

 

Gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, nonchè gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nelle predette dimore, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui dimorano (articolo 60, legge regionale 19/2013).



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

 
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