esercizio del diritto di voto degli elettori disabili e voto assistito

Il legislatore ha introdotto particolari agevolazioni per consentire agli elettori non deambulanti di esercitare autonomamente il diritto di voto. Con la legge 15 gennaio 1991, n. 15, è stato loro consentito, nel caso di impossibilità di accedere alla propria sezione elettorale con la sedia a rotelle, di votare, previa presentazione di apposito certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale, in altra sezione priva di barriere architettoniche  e opportunamente arredata (articoli 1 e 2 della legge 15/1991; articolo 48, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19); inoltre, è stato disposto (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 29, comma 1) che i comuni organizzino specifici servizi di trasporto, nella giornata elettorale, per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale.

 

L'agevolazione all'esercizio del diritto di voto degli elettori non deambulanti non deve essere confusa con il c.d. "voto assistito", disciplinato dall'articolo 49 della legge regionale 19/2013 (Consiglio di Stato - V Sezione, 19 aprile 2007, n. 1812).

 

Il voto assistito configura l'unica deroga ammessa al principio per cui il voto è espresso personalmente dall'elettore e si applica ai ciechi, agli amputati delle mani, agli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità e agli elettori diversamente abili impossibilitati ad esprimere autonomamente il diritto di voto, i quali possono essere accompagnati in cabina da altro elettore iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

 

Su richiesta dell'interessato, l'annotazione del diritto al voto assistito è inserita nella sua tessera elettorale mediante l'apposizione di un simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza personale così da ridurre la conoscibilità dei dati sensibili compresa la descrizione dell'infermità (T.A.R. Abruzzo - Pescara, 7 ottobre 2004, n. 835). I certificati medici, rilasciati solo dagli ufficiali medici designati dalle aziende sanitarie, sono gratuiti ed esenti da qualsiasi diritto e applicazione di marche (articolo 49, comma 5, della legge regionale 19/2013).

 

I certificati medici presentati per esercitare il diritto al voto assistito devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore (articolo 49, comma 5, legge regionale 19/2013). Tale prescrizione non va intesa come un esonero dall'indicazione della menomazione sul certificato stesso (Consiglio di Stato - V Sezione, 19 aprile 2007, n. 1812). Pertanto, in presenza dell'annotazione sulla tessera elettorale o di un certificato medico, nessun margine di discrezionalità nell'ammissione al voto assistito è consentito al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione (Consiglio di Stato - V Sezione, 15 marzo 2004, n. 1265; 24 maggio 2004, n. 3360 e 3 febbraio 2006, n. 459) e la certificazione dell'autorità sanitaria fa fede fino a prova di falso.

 

Non possono rientrare nella fattispecie che consentono il voto assistito le menomazioni che incidono sulla capacità intellettiva (Consiglio di Stato - V Sezione, 14 maggio 1983, n. 154) se fanno venir meno non tanto l'idoneità ad esprimere personalmente il voto quanto la stessa capacità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio (Consiglio di Stato - V Sezione, 28 ottobre 1977, n. 939).

 

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale 19/2013 l'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune e viene scelto liberamente dall'interessato. La norma dunque lascia all'interessato piena libertà di scelta, ponendo come unico vincolo l'iscrizione dell'accompagnatore nelle liste elettorali. Il Consiglio di Stato (V Sezione, 13 aprile 1999, n. 421 e 3 febbraio 2006, n. 459) ha chiarito che non sussiste motivo di incompatibilità per un candidato a svolgere la funzione di accompagnatore.



normativa

circolari

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 28 ottobre 1977, n. 939 >
    non tutte le malattie costituiscono impedimento all’espressione personale del voto e vi sono impedimenti che non derivano da malattie. L’articolo 41 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede espressamente tre ipotesi (cecità, amputazione, paralisi) di impedimento all’espressione personale del voto, per le quali il presidente è tenuto ad una mera rilevazione di una situazione di fatto. Esistono inoltre altri fatti innominati (“di analoga gravità”) per i quali è chiamato ad una valutazione tecnica tale da appurare se le conseguenze di un fatto, invocato come causa ostativa, siano tali da determinare un impedimento di intensità paragonabile a quella derivante dalle ipotesi nominativamente indicate. In particolare, nei casi di ritardato sviluppo mentale o di declino delle facoltà mentali da senescenza il fenomeno deve essere di lieve entità e non essere di impedimento all’elettore nello scegliere liberamente di esprimere il voto. Diversamente, se la gravità è tale per cui non viene meno tanto l’idoneità ad esprimere personalmente il voto quanto la stessa possibilità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio, all’inconveniente non può ovviare l’accompagnatore sostituendo la propria determinazione a quella dell’elettore, in quanto ciò non è permesso dalla legge
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 14 maggio 1983, n. 154 >
    nelle ipotesi di cui all’articolo 41, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 rientrano solo le malattie che menomano la capacità fisica di esternare una volontà consapevolmente formata e non quelle che incidono sulla capacità intellettiva, quali lo stato demenziale, la demenza senile ed il rammollimento cerebrale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 27 aprile 1990, n. 401 >
    il Presidente è tenuto a menzionare nel verbale l’ammissione al voto assistito di un elettore, indicandone il motivo specifico, il nome dell’autorità sanitaria che ha eventualmente accertato l’impedimento, il nome e cognome dell’accompagnatore, ma non è tenuto a verbalizzare la motivazione del provvedimento di ammissione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 13 aprile 1999, n. 421 >
    poiché, ai sensi dell’articolo 41 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l’elettore impedito può scegliere liberamente il proprio accompagnatore, è illegittimo il provvedimento del Presidente che dichiara incompatibile, in quanto candidato, l’accompagnatore scelto dall’elettore
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 15 marzo 2004, n. 1265 >
    il certificato del medico dell’A.S.L. deve attestare che l’infermità fisica preclude l’autonoma espressione del voto da parte dell’elettore, descrivendo non solo l’infermità ma anche la sua incidenza invalidante. È, pertanto, superata l’interpretazione secondo la quale il certificato medico vincola l’Ufficio di sezione solo per quanto riguarda l’esistenza dell’infermità e non per gli esiti invalidanti. Il seggio non può procedere a verifiche sulla fondatezza o meno del certificato medico
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 24 maggio 2004, n. 3360 >
    non può essere ammesso al voto l’elettore affetto da “deficit cognitivo spazio temporale”, patologia che attiene alla sfera psichica e preclusiva di una corretta formazione della volontà. Legittimamente sono ammessi al voto, senza che il Presidente sia tenuto a effettuare proprie indagini, elettori che presentano certificato medico attestante che l’infermità “impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”. È irrilevante che il giudizio sulla necessità dell’accompagnamento risulti da un modulo prestampato e non sia stato vergato di pugno dal medico
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 17 febbraio 2006, n. 626 >
    il certificato redatto dal medico dell’ASL costituisce un atto di certezza privilegiata non solo per quanto attiene alla natura dell’infermità ma anche quanto alla sua specifica capacità invalidante, così da vincolare il presidente del seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale concreto impedimento all’espressione materiale del voto
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 31 gennaio 2007, n. 387 >
    l’ammissione al voto assistito presuppone un impedimento di carattere fisico che non consente l’espressione materiale del voto, con esclusione della rilevanza di malattie di carattere psichico. Casistica varia. Il Presidente di seggio è tenuto alla c.d. prova empirica volta ad accertare se l’impedimento addotto dall’elettore rientri tra quelli elencati dalla legge
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 19 aprile 2007, n. 1812 >
    la legge 15/1991 ha disposto che gli elettori non deambulanti possono votare in una sezione diversa dalla propria e ad essi più facilmente accessibile. Tale agevolazione nulla ha a che vedere con quella del voto assistito di cui all’articolo 41 del T.U. 570/1960. L’articolo 41 del T.U. 570/160, nel disporre che il certificato medico deve attestare l’impedimento ad esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore, prescrive un’aggiunta alla diagnosi e non va inteso come esonero dall'indicazione della menomazione nel certificato stesso
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 12 giugno 2009, n. 3683 >
    il Presidente di seggio ha il potere di disattendere la certificazione medica esibita dall’elettore, ma solo quando vi siano elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico sia artefatto o quanto meno non rispondente ai canoni della scienza medica universalmente accettati
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Abruzzo - Pescara - I Sezione - 14 gennaio 2010, n. 40 >
    è illegittimo il diniego espresso della Prefettura in merito a una istanza di accesso avanzata da un candidato a una competizione elettorale, finalizzata a ottenere copia degli atti del procedimento elettorale e, in particolare, dei certificati medici abilitanti al voto assistito, motivato con riferimento alla necessità di rispettare la riservatezza dei dati personali certificati dal sanitario
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 26 agosto 2010, n. 5967 >
    sono illegittimi i voti espressi in forma assistita e devono pertanto essere annullati, nel caso in cui la certificazione dell’inabilità che impedisce la materiale espressione del voto da parte degli elettori, sia stata rilasciata da un medico legato ad un candidato da un rapporto di parentela fino al quarto grado
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 13 gennaio 2011, n. 159 >
    la tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dall’articolo 41, T.U. 16 maggio 1960, n. 570 dalle quali si presume l’inidoneità di manifestazione autonoma del voto e conseguentemente la sussistenza del diritto al voto assistito
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 16 settembre 2011, n. 5169 >
    l’attitudine dell’infermità fisica che impedisce l’autonoma manifestazione del voto da parte dell’elettore può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico appositamente designato, che dell’attestazione dell’esistenza dell’impedimento si assume la piena responsabilità giuridica. La certificazione medica di ammissione al voto assistito è vincolante per il seggio elettorale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 luglio 2012, n. 3960 >
    l’accertamento sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire l’autonoma manifestazione del voto è rimessa agli organi dell’unità sanitaria locale competente per territorio e al funzionario medico da essa incaricato, la cui valutazione è insuscettibile di essere sindacata in sede di legittimità, ove non sia stata contestata con querela di falso

per approfondire

 
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