convalida, giuramento degli eletti, elezione del presidente del consiglio e approvazione degli indirizzi di governo

Nella prima seduta successiva alle elezioni il primo adempimento dei consigli comunali è la convalida degli eletti; anche in assenza di reclami, l’organo consiliare deve verificare la sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di tutti i componenti (articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In tale sede, il consiglio può esprimersi esclusivamente sull’esistenza o meno di cause ostative all’esercizio dell’elettorato passivo dei suoi componenti, e non sulla regolarità delle operazioni elettorali (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 agosto 1991, n. 1114).

Nella seduta di insediamento (articolo 50, comma 11, del decreto legislativo 267/2000) il sindaco presta giuramento, dinanzi al consiglio comunale.

Il giuramento non è la condizione per l'assunzione delle funzioni, in quanto il sindaco si insedia non appena approvato il verbale dell'Ufficio elettorale preposto alla proclamazione dei risultati (Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 2006, n. 4694). 

Allorchè lo Statuto lo preveda, nei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nella prima seduta viene eletto un presidente del consiglio. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il consiglio è sempre presieduto dal sindaco (articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/2013).

Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (articolo 46 del decreto legislativo 267/2000).

Nel silenzio della legge, non si può ritenere che la mancata approvazione del programma di governo equivalga ad una mozione di sfiducia nei confronti del presentatore; pertanto, la sua mancata approvazione non impedisce al sindaco di esercitare le sue funzioni.



normativa

circolari

  • MINISTERO DELL’INTERNO 15/1993, prot. 704400 >
    legge 25 marzo 1993, n. 81 - “Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale” - Esercizio delle funzioni da parte degli organi neoeletti

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 12 agosto 1991, n. 1114 >
    la proclamazione degli eletti è l’atto conclusivo del procediemento elettorale, mentre la successiva deliberazione consiliare di convalida può riguardare solo le condizioni e le cause di ineleggibilità degli eletti e mai la regolarità delle operazioni
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 31 luglio 2006, n. 4694 >
    il sindaco e il presidente della provincia si insediano immediatamente per effetto della proclamazione consacrata nell’apposito verbale del competente Ufficio centrale e da quel momento sono abilitati a compiere tutti gli atti di loro competenza. Da ciò discende che, dopo l’entrata in vigore del t.u. 267/2000, il giuramento non è più la condizione per l’assunzione delle funzioni, come disciplinato nei precedenti ordinamenti
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione III – 19 dicembre 2012, n. 6534 >
    i consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione. La verifica di eventuali cause di ineleggibilità si pone come condizione risolutiva e non sospensiva. I consiglieri sono pertanto nella pienezza dei loro poteri sin dalla proclamazione

per approfondire

 
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