Disciplina della propaganda e delle spese di propaganda elettorale

Nel corso della campagna elettorale possono essere utilizzate varie forme di propaganda, che vanno da quella tradizionale, come l’affissione dei manifesti elettorali, sino ai più moderni strumenti via web.


A partire dal 45° giorno antecedente il voto, giovedì 22 marzo 2012, la comunicazione politica radiotelevisiva e la diffusione di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sono ammesse solo nelle forme stabilite dalla legge a tutela della par condicio.
Sempre a decorrere dal 45° giorno antecedente il voto, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata, per consentire l’accesso in condizioni di parità (leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28).


Per la propaganda mediante e-mail, internet, sms e telefono si veda il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 7 settembre 2005.


A partire dal 30° giorno antecedente il voto, venerdì 6 aprile 2012, la propaganda elettorale a mezzo di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale è consentita solo negli spazi a ciò destinati in ogni Comune (legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28). Fanno eccezione le sedi dei partiti e dei comitati elettorali, ove è possibile affiggere manifesti e stampati di propaganda elettorale, anche se visibili dall’esterno (articolo 71, comma 3, della legge regionale 28/2007). Le affissioni sono consentite solo a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale (candidati alla carica di sindaco e liste ammesse); non è più prevista la propaganda indiretta ovvero quella richiesta dai c.d. fiancheggiatori.


Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono indicare il nominativo del committente responsabile.


Inoltre, dal 30° giorno antecedente il voto le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore. È regolamentato anche l’utilizzo degli altoparlanti per la propaganda fonica (legge 24 aprile 1975, n.130).


È infine possibile allestire, ferma restando la disciplina sull’occupazione degli spazi pubblici, postazioni temporanee o mobili, i c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l’esposizione di materiali di propaganda elettorale (articolo 74, comma 3, della legge regionale 28/2007).


Nei trenta giorni che precedono la votazione sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale. Sul sito delle Poste si possono consultare le istruzioni e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.


Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, sabato 21 aprile 2012, inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi.


I candidati alle elezioni comunali non sono tenuti al rispetto di alcun tetto di spesa per la propaganda elettorale, né lo sono i partiti di cui fanno parte.


La campagna elettorale si conclude alle ore 24.00 di venerdì 4 maggio 2012. Sabato 5 maggio, domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012 vige il c.d. silenzio elettorale.



Normativa

  • legge 22 febbraio 2000, n. 28 >
    disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
  • decreto del Ministro delle comununicazioni 8 aprile 2004 >
    codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’articolo 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313
  • legge 13 ottobre 2010, n. 175 >
    disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

Circolari

Domande frequenti

 
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