Nel corso della campagna elettorale possono essere utilizzate varie forme di propaganda, che vanno da quella tradizionale, come l’affissione dei manifesti elettorali, sino ai più moderni strumenti via web.
A partire dal 45° giorno antecedente il voto, giovedì 22 marzo 2012, la comunicazione politica radiotelevisiva e la diffusione di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sono ammesse solo nelle forme stabilite dalla legge a tutela della par condicio.
Sempre a decorrere dal 45° giorno antecedente il voto, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata, per consentire l’accesso in condizioni di parità (leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28).
Per la propaganda mediante e-mail, internet, sms e telefono si veda il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 7 settembre 2005.
A partire dal 30° giorno antecedente il voto, venerdì 6 aprile 2012, la propaganda elettorale a mezzo di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale è consentita solo negli spazi a ciò destinati in ogni Comune (legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28). Fanno eccezione le sedi dei partiti e dei comitati elettorali, ove è possibile affiggere manifesti e stampati di propaganda elettorale, anche se visibili dall’esterno (articolo 71, comma 3, della legge regionale 28/2007). Le affissioni sono consentite solo a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale (candidati alla carica di sindaco e liste ammesse); non è più prevista la propaganda indiretta ovvero quella richiesta dai c.d. fiancheggiatori.
Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono indicare il nominativo del committente responsabile.
Inoltre, dal 30° giorno antecedente il voto le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore. È regolamentato anche l’utilizzo degli altoparlanti per la propaganda fonica (legge 24 aprile 1975, n.130).
È infine possibile allestire, ferma restando la disciplina sull’occupazione degli spazi pubblici, postazioni temporanee o mobili, i c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l’esposizione di materiali di propaganda elettorale (articolo 74, comma 3, della legge regionale 28/2007).
Nei trenta giorni che precedono la votazione sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale. Sul sito delle Poste si possono consultare le istruzioni e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.
Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, sabato 21 aprile 2012, inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi.
I candidati alle elezioni comunali non sono tenuti al rispetto di alcun tetto di spesa per la propaganda elettorale, né lo sono i partiti di cui fanno parte.
La campagna elettorale si conclude alle ore 24.00 di venerdì 4 maggio 2012. Sabato 5 maggio, domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012 vige il c.d. silenzio elettorale.