Presentazione e ammissione delle candidature

La presentazione delle candidature - intesa come materiale consegna della relativa documentazione all'organo competente - viene effettuata presso la segreteria del comune interessato (articolo 31 legge regionale 19/2013).
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
Il numero dei consiglieri da eleggere è il seguente:
10 nei comuni sino a 1.000 abitanti
 
12 nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti
 
16 nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti
 
20 nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti
 
24 nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non capoluogo di provincia
 
Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, mentre nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
 
Con norma transitoria contenuta nella legge regionale 8 marzo 2019, n. 4, è stato previsto che qualora - come già indicato dalla Giunta regionale in data 8 marzo - per le elezioni comunali del 2019 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 26 maggio 2019, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l’articolo 31 della legge regionale 19/2013, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 41° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 40° giorno precedenti la data delle elezioni.
 
Pertanto, in occasione delle elezioni comunali del 2019 le candidature saranno presentate dalle 8.00 alle ore 20.00 del 15 aprile e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 16 aprile.
Ogni lista è trasmessa, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, alla Commissione elettorale circondariale competente all'esame e all'ammissione delle candidature, che vi provvede entro il giorno successivo. Al termine delle operazioni la Commissione procede al sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste per determinare la loro la posizione sulla scheda di votazione e sui manifesti delle candidature.
Per il Comune di Porcia si ricordano i successivi adempimenti in materia di elezioni trasparenti di cui alla legge 3/2019.
 


Documentazione

Modelli dei documenti necessari per la presentazione delle candidature

ATTENZIONE: i documenti sono stampabili in formato A4. I modelli costituiti da più fogli (in particolare il "Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale" atto principale e atto separato) devono essere uniti in un unico documento in formato A3.

   

Nei Comuni fino a 1.000 abitanti (numero massimo 10 candidati) sarà utilizzato il modello di presentazione lista con 12 candidati.

 

Nei Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti (numero massimo 16 candidati) sarà utilizzato il modello di presentazione lista con 20 candidati.

Numero sottoscrittori

Quote di genere

Elezioni trasparenti (Comune di Porcia)

 
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