Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti

Nelle elezioni comunali, le operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti sono effettuate:

  • dall’Ufficio elettorale di sezione, nei Comuni con un’unica sezione elettorale (art. 24, comma 1, legge regionale 19/2013);
  • dall’Adunanza dei presidenti delle sezioni, nei Comuni con più sezioni elettorali (art. 24, comma 2, legge regionale 19/2013).

 

Le operazioni degli uffici sono disciplinate dagli articoli 68 (Comuni sino a 15.000 abitanti), 69 (Comuni con più di 15.000 abitanti), 70 (eventuale riesame dei risultati dello scrutinio) e 71 (ammissione di un unico candidato sindaco) della legge regionale 19/2013.


Nei Comuni sino a 15.000 abitanti con più sezioni elettorali e con più di un candidato sindaco, l'Adunanza dei presidenti compie le operazioni seguendo la procedura informatizzata, che consente di effettuare le operazioni di calcolo e di produrre il relativo verbale in modo automatico.

 

Nella documentazione sono pubblicate le istruzioni relative alle operazioni di assegnazione dei seggi, che descrivono in modo dettagliato le singole operazioni che gli uffici devono compiere e rappresentano pertanto un utile strumento per la corretta compilazione del verbale.  


 



 
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