La legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 costituisce il primo provvedimento legislativo organico di riordino del sistema delle autonomie locali il quale è intervenuto a distanza di dodici anni dall'entrata in vigore della legge costituzionale 2/1993, che ha attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia una potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.
L' obiettivo principale della legge è gettare le basi del sistema Regione - autonomie locali, con l'individuazione dei principi fondamentali che devono regolare l'attività degli enti locali e, altresì, dettare tutta una serie di norme regolatrici dei rapporti intercorrenti tra i diversi livelli di governo. In tale ottica sono stati individuati tre livelli istituzionali fondamentali: la Regione, le Province, i Comuni.
In particolare i Comuni sono destinati ad essere il principale livello ordinamentale, al quale vanno attribuite tutte le funzioni amministrative, e a divenire promotori reali dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale delle comunità e dei cittadini.
Tra gli aspetti maggiormente innovativi della legge si evidenzia quello volto a valorizzare l'esercizio coordinato delle funzioni in forma associata, quello diretto al potenziamento od alla previsione ex novo di istituiti di garanzia, quello sull'istituzione del Consiglio delle autonomie locali.
La valorizzazione delle forme associative ha avuto la sua massima espressione con la costituzione, su quasi tutto il territorio regionale, delle associazioni intercomunali: si tratta di convenzioni particolarmente caratterizzate per il cui tramite i comuni gestiscono, in forma associata, una pluralità di funzioni e servizi.
Ad un livello ulteriore di sviluppo associativo si pongono gli ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale): essi rappresentano una nuova dimensione territoriale d'area vasta sovra comunale, che li rende adeguati sia ad interloquire in forma associata con la Regione e la Provincia sia alla programmazione di interventi territoriali integrati e dello sviluppo del territorio, anche attraverso il nuovo strumento del Piano di valorizzazione territoriale.
Quanto agli istituti di garanzia la legge ha, da una lato, introdotto al figura del mediatore civico che ricalca quella del difensore civico ma con alcuni elementi di novità; dall'altro ha previsto la figura del Garante degli amministratori locali, strumento per il cui tramite gli amministratori locali possono trovare supporto nell'esercizio della loro attività istituzionale.
In un'ottica di valorizzazione del principio di leale collaborazione la legge regionale 1/2006 ha istituito il Consiglio delle autonomie locali, che subentra all'Assemblea: si tratta di un organo di consultazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali dei quali esprime l'orientamento riguardo ai più importanti atti regionali (normativi e di programmazione) che li riguardano.