elettorato passivo

Sono eleggibili alle cariche di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale tutti gli elettori, cioè tutti i cittadini italiani che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno fissato per la votazione (articolo 8, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013,  n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali") e non si trovano in una delle situazioni elencate all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Allorché un soggetto acquisti il diritto all’elettorato, per compimento del 18° anno di età, il giorno delle elezioni, può presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura apponendovi la propria sottoscrizione, seppur ancora minorenne, senza necessità di sottoscrizione del genitore. Ciò in quanto l’attribuzione del diritto alla eleggibilità, con il compimento del 18° anno di età il giorno delle elezioni, implica anche la potestà di compiere tutti gli atti prodromici e necessari a concretizzare il diritto di elettorato passivo (sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo 12 ottobre 2000, n. 1798).
I cittadini extracomunitari, come non godono del diritto all’elettorato attivo, non godono del diritto all’elettorato passivo, nemmeno per le elezioni dei consigli circoscrizionali (Consiglio di Stato - I e II Sezione, 6 luglio 2005, n. 11074/04). 
 

Possono pertanto essere eletti alla carica di consigliere comunale e consigliere circoscrizionale anche i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia (articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 a cui rimanda l'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2013).

L'articolo 9 della legge regionale 19/2013 disciplina i requisiti della candidatura, stabilendo che nessuno può essere candidato contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni; nessuno può presentarsi come candidato alla carica di sindaco in più di un comune, nè può presentarsi come candidato alla carica di consigliere in più di due comuni, o in più di due circoscrizioni. Infine nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune.

La legge prevede inoltre una serie di cause di ineleggibilità nei confronti di soggetti che in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, possono trovarsi in condizione di vantaggio nella competizione elettorale, e una serie di cause di incompatibilità, che riguardano coloro che possono trovarsi in conflitto di interessi con l'ente, in quanto portatori di interessi propri o dei congiunti, che possono confliggere con quelli dell'ente locale.

In particolare, i sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni, non sono eleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale. L'ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci ed irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (articolo 10, comma 1, legge regionale 19/2013); il candidato eletto contemporaneamente consigliere in due comuni o circoscrizioni deve optare per una delle due cariche (articolo 9, commi 1 e 2, legge regionale 19/2013).

L'articolo 10, comma 5, della legge regionale 19/2013 fa salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali. Il rinvio deve intendersi operato al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che nel disciplinare l'elettorato passivo negli organi dei comuni, prevede diverse cause di ineleggibilità e incompatibilità. Alle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 267/2000 si aggiungono inoltre quelle introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Inoltre, non può candidarsi alla carica di sindaco o di consigliere comunale chi ha riportato condanne definitive o ha patteggiato la pena per determinati delitti; al divieto di candidatura si accompagna la previsione della nullità dell'elezione. E' prevista inoltre la sospensione dalla carica per coloro che hanno in corso procedimenti penali per le stesse fattispecie di reato. Le cause di incandidabilità e quelle di sospensione dalla carica di amministratore locale sono ora disciplinate dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che dal 5 gennaio 2013 abroga gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 267/2000 e al quale rinvia l'articolo 9, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Va ricordato anche che l'incompatibilità tra le cariche di assessore e di consigliere comunale, prevista dalla normativa statale, non trova applicazione nei comuni della Regione (articolo 10, comma 5, legge regionale 19/2013).

Ogni cittadino elettore può promuovere un’azione (cfr. Azione popolare) innanzi al giudice ordinario per far dichiarare la decadenza di un eletto che si trova in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.
Per la loro natura di eccezione al dettato dell’articolo 51 della Costituzione, le norme in materia di ineleggibilità sono soggette alla “stretta interpretazione”, escludendo estensioni e analogie (Corte di Cassazione – Sezioni civili: Sezioni Unite, 13 maggio 1972, n. 1440).
 

Poiché i decreti legislativi 267/2000, 235/2012 e la legge regionale 19/2013 hanno riprodotto i contenuti della precedente normativa in materia di limitazioni al diritto all'elettorato passivo, nella trattazione di questo argomento si è tenuto conto delle interpretazioni (sentenze, pareri, circolari, ecc.), che erano intervenute sulla previgente disciplina. Chi consulta queste pagine deve, perciò, riferire i richiami normativi superati alle corrispondenti e nuove norme in materia dettate dai citati decreti legislativi, nonchè dalla normativa regionale.

 



 
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