azione popolare

Qualsiasi elettore del comune o chiunque vi abbia interesse, così come il prefetto, può promuovere la decadenza dell'amministratore locale dalla carica ricoperta attraverso la cosidetta azione popolare, da esperirsi davanti al tribunale civile (articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Inoltre, qualsiasi elettore del comune o chiunque vi abbia interesse, così come il prefetto, può impugnare, entro 30 giorni, le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal consiglio comunale, sempre innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 82 del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570). Ad entrambi i tipi di controversie si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (rispettivamente articolo 70, comma 3, del decreto legislativo 267/2000 e articolo 82, comma 3, del  d.P.R. 570/1960).

 

L'articolo 22 del decreto legislativo 150/2011 prevede che le azioni popolari sono regolate dal rito sommario di cognizione e che la controversia è trattata in ogni grado di giudizio in via d'urgenza. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero. Le parti possono stare in giudizio personalmente e gli atti processuali sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

 

Poichè in materia di azioni popolari sono intervenuti dapprima il decreto legislativo 267/2000 e poi il decreto legislativo 150/2011 che hanno però sostanzialmente riprodotto i contenuti delle precedenti norme abrogate, nella trattazione di questa materia si è tenuto conto, in quanto ancora attuali e compatibili con la nuova disciplina, delle interpretazioni intervenute in vigenza delle norme del d.P.R. 570/1960. La giurisprudenza, tra gli altri, ha elaborato i seguenti due principi:

- nei giudizi relativi ad azioni popolari il comune non è parte e, conseguentemente, non è legittimato ad impugnare le sentenze;

- per l'esercizio dell'azione popolare non sussiste un termine di decadenza legato alla pubblicazione della delibera consiliare di convalida degli eletti.



normativa

giurisprudenza

  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 10 aprile 1974, n. 1000 >
    l’azione popolare è finalizzata ad utilizzare l’iniziativa di qualsiasi elettore per riparare errori della pubblica amministrazione ed eliminare eventuali illegittimità verificatesi in materia di elettorato amministrativo. L’elettore che non ha preso parte al giudizio di primo grado può proporre l’impugnazione della sentenza. L’azione popolare rientra nelle azioni non trasmissibili in via ereditaria
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 25 giugno 1991, n. 7142 >
    l’azione popolare correttiva, di cui all’articolo 82, del d.P.R. 570/1960, può essere fatta valere per ottenere una pronuncia giudiziale d’ineleggibilità a tutela dell’interesse pubblico, non per intervenire “ad adiuvandum” per sostenere le ragioni del candidato di cui sia in contestazione l’eleggibilità
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 7 aprile 2003, n. 1838 >
    l’impugnazione contro le operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali può essere proposta non solo dai cittadini elettori, ma anche dai candidati non eletti e dagli stessi eletti per migliorare la loro posizione. Ma, mentre il cittadino elettore esercita una vera e propria azione popolare nell’interesse generale, il candidato fa valere l’interesse a ricoprire l’incarico elettivo. Ciò non esclude che il candidato possa scegliere di far valere in giudizio la veste di cittadino elettore del comune proponendo un’azione popolare
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 20 maggio 2009, n. 3109 >
    l’azione popolare non si estende all’impugnativa dei provvedimenti di indizione delle elezioni, per la cui impugnabilità occorre una situazione soggettiva legittimante alla proposizione del ricorso costituita dalla contestuale presenza della legittimazione ad agire e dell’interesse al ricorso. Non configura tale situazione soggettiva l’interesse ad una adeguata campagna elettorale consentita dal rinvio delle elezioni all’anno successivo

per approfondire

 
immagine notizia
[ immagine notizia stampa ] [ immagine notizia top ]