L'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali" fissa la durata del mandato degli organi dei comuni in cinque anni (comma 1). Inoltre prevede in tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia il divieto di terzo mandato, per cui chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica nello stesso comune (comma 2); è fatta salva la possibilità del terzo mandato solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie (comma 3). Per il computo dei mandati dei sindaci si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti ed in corso alla data del 12 dicembre 2013, data di entrata in vigore della legge (comma 4).
Il divieto di terzo mandato è una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria alla carica di sindaco (Corte di Cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 20 maggio 2006, n. 11895).
In tema di durata del mandato, la giurisprudenza ha inoltre elaborato i seguenti principi: 1) è illegittimo il decreto di indizione delle elezioni che riduca, anche di pochi giorni, la durata del mandato dei consigli in scadenza (T.A.R. Sicilia - Catania - III Sezione, 21 maggio 1998, n. 1195); 2) anche nel caso in cui a seguito di sentenza, vengano rinnovate le operazioni di ballottaggio, rimane ferma l'originaria scadenza dell'organo eletto (Consiglio di Stato - Commissione speciale, 11 aprile 1997, n. 94).