durata del mandato e divieto del terzo mandato

L'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali" fissa la durata del mandato degli organi dei comuni in cinque anni (comma 1). Inoltre prevede in tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia il divieto di terzo mandato, per cui chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica nello stesso comune (comma 2); è fatta salva la possibilità del terzo mandato solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie (comma 3). Per il computo dei mandati dei sindaci si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti ed in corso alla data del 12 dicembre 2013, data di entrata in vigore della legge (comma 4).

Il divieto di terzo mandato è una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria alla carica di sindaco (Corte di Cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 20 maggio 2006, n. 11895).

In tema di durata del mandato, la giurisprudenza ha inoltre elaborato i seguenti principi: 1) è illegittimo il decreto di indizione delle elezioni che riduca, anche di pochi giorni, la durata del mandato dei consigli in scadenza (T.A.R. Sicilia - Catania - III Sezione, 21 maggio 1998, n. 1195); 2) anche nel caso in cui a seguito di sentenza, vengano rinnovate le operazioni di ballottaggio, rimane ferma l'originaria scadenza dell'organo eletto (Consiglio di Stato - Commissione speciale, 11 aprile 1997, n. 94).



normativa

circolari

altra documentazione

  • CONSIGLIO DI STATO - Commissione speciale - 11 aprile 1997, n. 94/97 >
    durata del mandato quadriennale di sindaci e consiglieri comunali proclamati eletti dopo la rinnovazione delle operazioni di ballottaggio e l’improcedibilità della surroga dei consiglieri contestualmente dimessi in numero superiore alla metà dei componenti del collegio

giurisprudenza

  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 20 maggio 2006, n. 11895 >
    l’articolo 51, del T.U. 267/2000, nel fare divieto di elezione al terzo incarico consecutivo, contiene in sé la previsione della sanzione della decadenza, dichiarata dal Prefetto, nel caso in cui il consiglio proceda alla convalida (fattispecie riferita alla disciplina statale che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia)
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Sardegna - Cagliari - II Sezione - 8 febbraio 2007, n. 98 >
    è compito del consiglio comunale procedere alla verifica dei requisiti di eleggibilità del sindaco legalmente previsti, tra cui vi è il rispetto del divieto di terzo mandato. Consentire ad un soggetto ineleggibile di guidare le sorti del comune, indica la volontà di persistere in un’ipotesi di violazione di legge. È pertanto legittimo l’esercizio del potere di scioglimento del consiglio che abbia ritenuto di convalidare la nomina del sindaco, nonostante la prescrizione normativa cogente che ne preclude l’eleggibilità al terzo mandato
  • CORTE DI CASSAZIONE - I Sezione - 12 febbraio 2008, n. 3383 >
    la previsione del divieto di terzo mandato di cui all’articolo 51, comma 2, del d.lgs. 276/2000 integra una causa di ineleggibilità originaria. Non rileva in senso contrario il precedente articolo 41 nello stabilire che nella prima seduta il consiglio comunale deve esaminare la condizione degli eletti. Ciascuna causa di ineleggibilità, quale che sia la sua collocazione all’interno dell’articolato, riceve il medesimo trattamento e comporta la decadenza della carica
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 9 giugno 2008, n. 2765 >
    in caso di decadenza dalla carica di Sindaco dovuta a causa di incandidabilità originaria ed irremovibile – divieto del terzo mandato – è legittimo il commissariamento dell’ente locale ai sensi dell’articolo 19, del R.D. 383/1934
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Civile - I Sezione - 26 marzo 2015, n. 6128 >
    il divieto di immediata rieleggibilità alla carica di sindaco per chi abbia ricoperto per due mandati questa carica opera anche nel caso in cui in uno dei due mandati consecutivi il Comune sia stato gestito da un Commissario. Ciò in quanto la norma (salvo l’esplicita eccezione introdotta dal terzo comma) procinde dalla consecutività dell’effettivo espletamento delle funzioni di sindaco, ma ha riguardo solamente alla successione dei mandati
 
immagine notizia
[ immagine notizia stampa ] [ immagine notizia top ]