In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione composto da un presidente, tre scrutatori - uno dei quali assume le funzioni di vicepresidente - e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro (articolo 22 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19). La nomina a componente l’Ufficio elettorale di sezione ha validità anche per l’eventuale secondo turno di votazioni (Ministero dell’interno, circolare 30 aprile 1993, n. 72). A ulteriore garanzia della regolarità del voto alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione possono assistere anche i rappresentanti di lista (articolo 26 l.r. 19/2013).
Il Presidente è nominato dal Presidente della Corte d’appello (articolo 35, primo comma, del d.P.R. 361/1957), nell’ambito di un apposito albo (articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53). Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale nell’ambito dell'albo disciplinato dalla legge 8 marzo 1989, n. 95 e devono essere scelti preferibilmente tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa (articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2013). L’irregolarità della nomina di uno scrutatore non comporta di per sé la nullità delle operazioni (Consiglio di Stato – V Sezione, 21 settembre 1996, n. 1149).
L’ufficio di componente l’Ufficio elettorale di sezione è obbligatorio; nell’esercizio delle funzioni i componenti sono considerati pubblici ufficiali (articolo 22, comma 7, l.r. 19/2013). I nominativi dei presidenti inadempienti sono segnalati al Presidente della Corte d’appello per la cancellazione dall’albo (articoli 1, comma 4, lettera e), e 15, comma 2, della legge 53/1990; Ministero dell'interno - Direzione centrale servizi elettorali, circolare 4 luglio 2006, n. 155).
Le cause ostative alla nomina di componente l’Ufficio elettorale di sezione sono fissate tassativamente dall'articolo 23 della l.r. 19/2013 e non possono essere applicate per analogia (Consiglio di Stato – V Sezione, 21 dicembre 1971, n. 1634). Per i candidati alle elezioni la situazione di incompatibilità con l’incarico di scrutatore o presidente di seggio sussiste fino al termine delle operazioni del secondo turno (Consiglio di Stato – V Sezione, 26 marzo 1996, n. 311). Non costituisce causa di incompatibilità la parentela con un candidato, neanche con il sindaco uscente e candidato che ha presieduto la riunione in cui sono stati nominati gli scrutatori (Consiglio di Stato – V Sezione, 13 febbraio 1990, n. 155).
Scrutatori e rappresentanti di lista non possono compilare elenchi privati di persone astenutesi dal voto.
In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione, il sindaco provvede alla sostituzione attingendo dall’albo, o in via residuale, designando un elettore del comune (articolo 22, comma 3, della l.r. 19/2013). In caso di impedimento o rinuncia di uno degli scrutatori all'atto dell’insediamento del seggio, il presidente chiede al sindaco di nominarne altri in loro sostituzione, fra quelli compresi nella graduatoria formata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95.
Tre componenti l’Ufficio, tra cui il presidente o il vicepresidente, devono essere sempre presenti alle operazioni, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti (articolo 22, comma 8, l.r. 19/2013).
Per gli onorari e il trattamento giuridico dei componenti gli Uffici elettorali di sezione si veda la voce “Spese del procedimento elettorale” di questa banca dati.
In caso di contemporaneità delle elezioni comunali con quelle di carattere nazionale si applica la normativa statale in materia di composizione e funzionamento degli Uffici elettorali di sezione (articolo 104, commi 1 e 3, della l.r. 19/2013).