rinvio delle elezioni e rinnovazione a seguito di sentenza
Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto al Presidente della Corte d’appello, ai prefetti interessati, ai sindaci dei comuni interessati e ai presidenti delle competenti commissioni elettorali circondariali, nonché affisso all’albo pretorio del comune (articolo 19, comma 1, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).
Il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, anche in deroga alla cosiddetta “finestra elettorale” (15 aprile - 15 giugno). Restano sospesi i termini per l’attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all’insediamento degli Uffici elettorali di sezione (articolo 19, comma 2, legge regionale 19/2013).
In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all’integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature. Il rinvio è disposto dall’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali con decreto che viene comunicato al sindaco del comune interessato, che ne dà notizia con manifesto da pubblicare all’albo pretorio dell’ente (articolo 19, commi 3 e 4, legge regionale 19/2013).
In caso di rinvio delle elezioni la nuova data è fissata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali e viene resa nota nelle forme e con le modalità previste per la convocazione dei comizi elettorali (articolo 19, comma 5, legge regionale 19/2013).
Le operazioni elettorali possono inoltre essere annullate in sede giurisdizionale. L’annullamento può riguardare l’intero procedimento o le operazioni di alcune Sezioni. In quest’ultimo caso, in particolare è necessario procedere alla ripetizione delle votazioni quando il voto degli elettori delle Sezioni di cui sono state annullate le operazioni potenzialmente influisce sulla elezione di uno dei candidati. Tali nuove elezioni si svolgono entro due mesi dalla comunicazione della sentenza di primo grado, anche se non definitiva, purché non sospesa (Consiglio di Stato – I Sezione, parere 27 febbraio 1987, n. 253).
Tutta la materia relativa al rinnovo delle elezioni è disciplinata dagli articoli 77, 79 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha recentemente modificato l’articolo 85 del d.P.R. 570/1960, prevedendo che, nel caso in cui sia stata pronunciata una sentenza di annullamento, le elezioni siano rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva.
Dopo la sentenza di annullamento e prima del rinnovo delle elezioni non rimangono in carica i consiglieri eletti, ma si fa luogo alla nomina di un Commissario (Consiglio di Stato – Commissione speciale, parere 14 maggio 1973, n. 12).
In occasione del rinnovo delle elezioni, il corpo elettorale rimane lo stesso quando il nuovo procedimento riguarda solo alcune sezioni (Consiglio di Stato – V Sezione, 10 agosto 1992, n. 743), mentre è necessario procedere al suo integrale adeguamento quando il rinnovo riguarda tutte le sezioni (Consiglio di Stato – V Sezione, 24 novembre 1992, n. 1386); in quest’ultimo caso è necessario procedere anche alla presentazione di nuove candidature (Consiglio di Stato – V Sezione, 19 maggio 1998, n. 636).