rinvio delle elezioni e rinnovazione a seguito di sentenza

Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto al Presidente della Corte d’appello, ai prefetti interessati, ai sindaci dei comuni interessati e ai presidenti delle competenti commissioni elettorali circondariali, nonché affisso all’albo pretorio del comune (articolo 19, comma 1, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).
 
Il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, anche in deroga alla cosiddetta “finestra elettorale” (15 aprile - 15 giugno). Restano sospesi i termini per l’attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all’insediamento degli Uffici elettorali di sezione (articolo 19, comma 2,  legge regionale 19/2013).
 
In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all’integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature. Il rinvio è disposto dall’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali con decreto che viene comunicato al sindaco del comune interessato, che ne dà notizia con manifesto da pubblicare all’albo pretorio dell’ente (articolo 19, commi 3 e 4, legge regionale 19/2013).
 
In caso di rinvio delle elezioni la nuova data è fissata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali e viene resa nota nelle forme e con le modalità previste per la convocazione dei comizi elettorali (articolo 19, comma 5, legge regionale 19/2013).
 
Le operazioni elettorali possono inoltre essere annullate in sede giurisdizionale. L’annullamento può riguardare l’intero procedimento o le operazioni di alcune Sezioni. In quest’ultimo caso, in particolare è necessario procedere alla ripetizione delle votazioni quando il voto degli elettori delle Sezioni di cui sono state annullate le operazioni potenzialmente influisce sulla elezione di uno dei candidati. Tali nuove elezioni si svolgono entro due mesi dalla comunicazione della sentenza di primo grado, anche se non definitiva, purché non sospesa (Consiglio di Stato – I Sezione, parere 27 febbraio 1987, n. 253).
 
Tutta la materia relativa al rinnovo delle elezioni è disciplinata dagli articoli 77, 79 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha recentemente modificato l’articolo 85 del d.P.R. 570/1960, prevedendo che, nel caso in cui sia stata pronunciata una sentenza di annullamento, le elezioni siano rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva.
 
Dopo la sentenza di annullamento e prima del rinnovo delle elezioni non rimangono in carica i consiglieri eletti, ma si fa luogo alla nomina di un Commissario (Consiglio di Stato – Commissione speciale, parere 14 maggio 1973, n. 12).
 
In occasione del rinnovo delle elezioni, il corpo elettorale rimane lo stesso quando il nuovo procedimento riguarda solo alcune sezioni (Consiglio di Stato – V Sezione, 10 agosto 1992, n. 743), mentre è necessario procedere al suo integrale adeguamento quando il rinnovo riguarda tutte le sezioni (Consiglio di Stato – V Sezione, 24 novembre 1992, n. 1386); in quest’ultimo caso è necessario procedere anche alla presentazione di nuove candidature (Consiglio di Stato – V Sezione, 19 maggio 1998, n. 636).


normativa

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 19 dicembre 1980, n. 989 >
    l’annullamento della deliberazione della Commissione elettorale circondariale, riunita in composizione illegittima, di ammissione ed esclusione delle liste non comporta la rinnovazione dell'intero procedimento elettorale, che dovrà invece riprendere a partire dall'atto più remoto risultato viziato
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 2 aprile 1982, n. 270 >
    il diritto, costituzionalmente protetto, di elettorato passivo si esercita con anticipo rispetto alla data della votazione e viene definitivamente fissato con l’inclusione nella lista dei candidati e con la sua presentazione. In sede di rinnovazione del procedimento elettorale è illegittimo il mancato adeguamento del corpo elettorale. È illegittimo il provvedimento di convocazione dei comizi, per la rinnovazione delle elezioni, quando è pendente un ricorso, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, contro una precedente decisione del Consiglio di Stato
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 24 novembre 1992, n. 1386 >
    mentre in caso di annullamento integrale delle operazioni elettorali la loro rinnovazione comporta l’adeguamento del corpo elettorale, in caso di annullamento parziale, cioè limitato ad alcune sezioni elettorali, il corpo elettorale è quello originario
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 19 maggio 1998, n. 636 >
    in caso di rinnovazione integrale delle elezioni, a seguito di annullamento giurisdizionale, il nuovo procedimento comporta, oltre che l’adeguamento del corpo elettorale, anche la presentazione di nuove candidature. In caso di rinnovo delle elezioni a seguito di sentenza la composizione del corpo elettorale deve essere quella del giorno in cui si rinnova la votazione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 23 agosto 2000, n. 4586 >
    in caso di sentenza, intervenuta dopo lo svolgimento delle elezioni in un comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, di annullamento del provvedimento di ammissione di quella tra due liste presentate che non ha ottenuto la maggioranza, e se il numero di voti da questa raccolti non è tale da poter modificare in modo rilevante, in una nuova votazione, il rapporto già conseguito con l'altra lista, non è necessario procedere all’annullamento integrale delle elezioni ed alla loro conseguente rinnovazione, ma può essere esercitato il potere di correzione attribuito agli organi giurisdizionali dall’articolo 84 del d.P.R. 16.5.1960, n. 570
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 18 giugno 2001, n. 3212 >
    nel caso di illegittima ammissione di una lista, successivamente esclusa in sede giurisdizionale, che abbia conseguito un numero di voti in grado di alterare in modo rilevante la posizione delle liste legittimamente ammesse, è necessario procedere al rinnovo delle elezioni e non è possibile esercitare il potere di correzione. Alla nuova consultazione sono ammesse anche le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 31 maggio 2007, n. 2817 >
    in sede di rinnovo delle operazioni elettorali, a seguito dell’annullamento giurisdizionale della consultazione precedente, sono ammesse sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste
  • CONSIGLIO DI STATO - III Sezione - 29 maggio 2018, n. 3208 >
    va riconosciuto un effetto integralmente invalidante le elezioni nell’ipotesi in cui i suffragi raccolti da una lista indebitamente ammessa superano lo scarto differenziale tra i voti ottenuti dalla coalizione del sindaco eletto e quelli ottenuti dal candidato sindaco non eletto. In tal caso le elezioni vanno integralmente rinnovate

per approfondire

 
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