propaganda murale, fonica e stampati
La prima disciplina organica della propaganda elettorale era stata introdotta dalla legge 4 aprile 1956, n. 212; era riferita in particolare all’affissione dei manifesti elettorali e non mirava solo alla tutela dei luoghi da un’affissione incontrollata, ma piuttosto voleva garantire la par condicio tra i partiti concorrenti.
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni regionali, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma, trova applicazione la normativa statale relativa alla campagna elettorale per le elezioni politiche (
articolo 89 legge regionale 28/2007).
Le differenze di maggior rilievo rispetto alla normativa nazionale riguardano l’introduzione di una compiuta disciplina dei c.d. gazebo e comitati elettorali, nonché l’eliminazione della propaganda indiretta.
Nella trattazione si è tenuto conto, in quanto ancora attuali e compatibili con la nuova disciplina, delle interpretazioni (sentenze, pareri, circolari, ecc.) che erano intervenute in vigenza della legge 212/1956.
A partire dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, l’affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune (
articolo 71 legge regionale 28/2007). La
legge regionale 19/2013 (articolo 77, comma 2) specifica che, per le elezioni comunali, l'affissione è consentita ai candidati alla carica di sindaco e alle liste di candidati alla carica di consigliere comunale.
La Giunta comunale individua gli spazi da destinare a tabelloni o riquadri murali, ove i candidatati e le liste partecipanti alla competizione elettorale potranno affiggere i manifesti (
articolo 72 legge regionale 28/2007).
Il Responsabile dell’ufficio elettorale di ciascun comune, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse,
provvede a delimitare gli spazi e ripartirli tra i candidati alla carica di sindaco e le liste ammesse (
articolo 73 legge regionale 28/2007).
Sono vietate forme di
propaganda luminosa a carattere fisso o mobile (escluse le insegne dei partiti e dei comitati elettorali) ed il
lancio di volantini (
articolo 74 legge regionale 28/2007). È stata ritenuta legittima la distribuzione manuale personalizzata di materiale di propaganda di fronte ai negozi di un centro commerciale.
Ferma restando la disciplina sull’occupazione degli spazi pubblici,
è consentito l’allestimento dei c.d. gazebo, sui quali è ammessa l’esposizione di materiali di propaganda elettorale. È
altresì consentita l’affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale
nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili all’esterno (
articoli 71, comma 3 e 74, comma 3 della legge regionale 28/2007).
L'omessa indicazione nel materiale di propaganda del nominativo del committente responsabile non ha effetto invalidante sulle operazioni elettorali, ma rileva unicamente ai fini dell'applicazione di una sanzione amministrativa.
Nel giorno antecedente ed in quello della votazione vige il c.d. silenzio elettorale ovvero sono vietati i comizi, le riunioni, le affissioni di materiale elettorale, la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini (
articolo 75 della legge regionale 28/2007).
Le affissioni abusive sono sanzionate con l'applicazione di sanzioni amministrative e le spese per la rimozione, sostenute dal comune per defiggere la propaganda abusiva, sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (
articolo 76 della legge regionale 28/2007).
La suprema Corte di cassazione ha specificato (Sezioni civili: I Sezione, 20 luglio 2001, n. 9935) che il committente, se risponde sempre dei contenuti della propaganda, non è automaticamente responsabile per l’affissione dei manifesti, ma deve essere provato un rapporto diretto d’incarico da lui conferito alla ditta di affissioni per l’affissione vietata.
La
legge 13 ottobre 2010, n. 175 dispone che dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
Altre disposizioni che disciplinano la propaganda elettorale riguardano la non applicazione delle leggi di pubblica sicurezza alle
riunioni elettorali e la limitazione dell’uso di altoparlanti su mezzi mobili (
legge 24 aprile 1975, n. 130, articolo 7).
Il Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal provvedimento adottato nel 2005, ha fornito utili indicazioni per il rispetto della privacy durante la campagna elettorale. I provvedimenti del Garante, che vengono normalmente adottati in occasione delle diverse tornate elettorali, sono reperibili nella successiva voce propaganda mediate web e telefonia.
La normativa relativa alla disciplina della propaganda elettorale si applica anche nel periodo intercorrente tra il primo turno elettorale e quello di ballottaggio.