spese di propaganda, finanziamenti e obblighi di trasparenza; agevolazioni per i partiti politici e per i candidati

Spese di propaganda - Il regime delle spese di propaganda elettorale per le elezioni comunali è disciplinato dall’articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2013, n.19. La norma prevede che, entro 45 giorni dall’insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentino un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute, distinte per tipologia, e delle fonti di finanziamento, distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. L’articolo 78, comma 2, elenca quali spese rientrano tra le spese di propaganda elettorale e, quindi, nel redigere il documento consuntivo si deve fare riferimento all’elenco di spese ivi indicato. Il documento consuntivo è pubblicato all’albo pretorio del Comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell’eventuale mancata presentazione del documento. La mancata presentazione del documento è sanzionata con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro. Spetta al Comune provvedere all’accertamento, alla notificazione e all’irrogazione della sanzione amministrativa. Al Comune spettano inoltre i relativi proventi.
Inoltre, i partiti, movimenti politici e liste civiche che partecipano alle elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti devono inviare i rendiconti delle spese elettorali, comprensivi delle fonti di finanziamento, anche alla Corte dei Conti, che effettua i controlli previsti dalla legge 6 luglio 2012, n. 96.
 
Finanziamenti - La normativa in materia di finanziamento ai partiti ed ai candidati, che si applica anche alle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni, vieta di ricevere finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime o di società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società, nonché da parte di organi delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Il divieto non si applica alle società diverse da quelle sopra citate, purché i finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall’organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempreché non siano comunque vietati dalla legge.
Risulta inoltre applicabile a tutti i candidati alle elezioni comunali la norma di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone l’obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore a € 3.000,00. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da colui che ha erogato i finanziamenti, entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione. La dichiarazione va presentata al Presidente della Camera dei Deputati. La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
Partiti, movimenti politici, liste e candidati alla carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti, devono tener conto anche degli obblighi di trasparenza disciplinati dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”). I soggetti indicati hanno l’obbligo di annotare in apposito registro, per ogni contributo ricevuto, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell’erogazione. Tale annotazione deve avvenire entro il mese successivo a quello di ricezione ovvero, in caso di contributi o prestazioni di valore inferiore o uguale a euro 500,00, entro il mese di marzo dell’anno solare successivo, se complessivamente superiori nell’anno a tale importo. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito, movimento politico o lista e contestualmente pubblicati sul loro sito internet per un tempo non inferiore a cinque anni. Non rientrano in tale obbligo le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all’organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando, per tutte le elargizioni, l’obbligo di rilasciare apposita ricevuta. Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti, è inoltre introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia. È inoltre previsto il divieto per le fondazioni, per le associazioni e i comitati, di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, di devolvere denaro, contributi, prestazioni e forme di sostegno a carattere patrimoniale ai partiti, movimenti, liste e singoli candidati alla carica di sindaco ricevuti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia o da persone fisiche maggiorenni straniere non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto. È, infine, previsto il divieto, per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali, di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti.
I contributi ricevuti in violazione degli obblighi e divieti descritti non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende. La violazione dei predetti obblighi e divieti è inoltre punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.
 
Agevolazioni - Partiti, movimenti politici, liste, singoli candidati possono usufruire, nel periodo elettorale, di alcune agevolazioni finalizzate ad un più facile svolgimento della competizione. Tra queste si possono citare: l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% per il materiale tipografico e servizi inerenti la campagna elettorale (articolo 18, della legge 10 dicembre 1993, n. 515); l’esenzione dall’imposta di bollo di tutti gli atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, l’esercizio dei diritti elettorali e la loro tutela (allegato B, n. 1, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642); la possibilità di occupare sino a 10 metri quadrati per manifestazioni o iniziative di carattere politico con esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico; la disponibilità da parte dei comuni, regolamentata e non onerosa per gli stessi, di locali attrezzati per conferenze e dibattiti (articolo 79 della legge regionale 19/2013); la possibilità di affissione diretta di manifesti e stampati negli appositi spazi a ciò destinati da ogni comune, nonché nelle sedi dei partiti, dei comitati elettorali e negli eventuali gazebi (legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, articoli 71 – 76). Quanto alle agevolazioni per le spedizioni postali del materiale elettorale, le stesse sono state soppresse a partire dalle elezioni del 2014 (articolo 18, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66).
 
Per quanto riguarda invece eventuali permessi ed aspettative per i candidati nel corso della campagna elettorale, le uniche disposizioni legislative sono quelle che interessano gli appartenenti alle Forze armate (articolo 1484 del Codice dell’ordinamento militare - d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66: licenza speciale straordinaria per la durata della campagna elettorale e obbligo dell’abito civile), e i dipendenti dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (articolo 81, comma 2, della legge 1°aprile 1981, n. 121: aspettativa speciale con assegni per la durata della campagna elettorale, divieto di propaganda nell’ambito dell’ufficio, obbligo dell’abito civile, divieto triennale di prestare servizio nella circoscrizione elettorale).
Per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con l’entrata in vigore dei contratti collettivi di lavoro, l’istituto del congedo straordinario è stato sostituito da forme di permessi retribuiti. Deve pertanto essere valutata alla luce delle norme contrattuali di ogni comparto pubblico, la possibilità di concedere giornate di permesso retribuito per lo svolgimento della campagna elettorale.
 


normativa

  • LEGGE 24 aprile 1975, n. 130 - articolo 7 >
    modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali
  • LEGGE 5 luglio 1982, n. 441 >
    disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti
  • DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507 - articoli 6, 20 e 21, comma 1, lettera e) >
    revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 concernente il riordino della finanza territoriale
  • LEGGE 3 giugno 1999, n. 157 - articolo 5 >
    nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
  • LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 >
    norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali
  • DECRETO LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149 - articolo 5, comma 4 >
    abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13
  • LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 >
    misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni penali - VI Sezione - 4 giugno 1996, n. 5531 >
    il divieto di finanziamento ai partiti politici da parte di società a capitale pubblico e non - Casi e divieti: è assoluto per le società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento e per le società da queste controllate, mentre è ammesso per tutte le altre società purché l'operazione sia stata deliberata dall'organo sociale competente e regolarmente iscritto a bilancio
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 27 gennaio 2006, n. 1750 >
    il mandatario di un numero indefinito di soggetti finanziatori, che ha corrisposto complessivamente nell’anno a un partito politico un importo superiore a quello massimo previsto dall’articolo 4, terzo comma, della legge 659/1981, deve essere in grado - così come il ricettore di detto finanziamento - di fornire la prova della identità dei singoli sovvenzionatori minori e delle somme da ciascuno di questi erogate e tutte inferiori all’importo massimo di cui sopra
 
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