Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28). Anche nei periodi in cui ciò è permesso, la diffusione dei sondaggi è consentita solo se resi pubblici nella loro integrità e nel rispetto di dettagliate prescrizioni elencate all’articolo 8, comma 3, della legge 28/2000. I criteri in base ai quali possono essere effettuati tali sondaggi sono dettati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 8, comma 2, della legge 28/2000).
Dalla disciplina qui ricordata esulano le simulazioni di voto organizzate nel giorno delle elezioni da istituti demoscopici all’uscita dei seggi elettorali, che non necessitano di alcuna autorizzazione ma che devono svolgersi a debita distanza dalle sedi dei seggi e senza alcuna interferenza nelle operazioni di votazione; inoltre, i presidenti dei seggi possono autorizzare la presenza, durante lo scrutinio, degli operatori di tali istituti per la rilevazione progressiva dei votanti e dell’esito dello scrutinio stesso, ma solo dopo la chiusura delle operazioni di votazione e purché ciò non intralci le operazioni di spoglio delle schede.
La legge prevede le sanzioni da comminare per le violazioni al divieto di effettuare sondaggi (articolo 10 della legge 28/2000), per le quali è competente l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le procedure semplificate per il ricorso amministrativo contro tali sanzioni. Va ricordato che, anche in questo caso, le sanzioni prevedono in primo luogo interventi riparatori, come la trasmissione o la pubblicazione di messaggi indicanti le violazioni commesse.