raccolta e autenticazione delle sottoscrizioni

Ogni lista di candidati deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori indicato dalla legge. Nel Friuli Venezia Giulia la materia è disciplinata dall’articolo 28 della legge regionale 19/2013.

 

In Friuli Venezia Giulia Non è richiesta la sottoscrizione delle liste per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti.
 

In materia elettorale si deve applicare il principio della "strumentalità delle forme” secondo cui l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi essenziali che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale è prefigurato il singolo atto. Le mere irregolarità, dalle quali non derivano pregiudizio per le garanzie né compressione della libera espressione del voto, non possono comportare l’annullamento delle operazioni (Consiglio di Stato - Sezione V - 9 aprile 2015, n. 1818).

 

I sottoscrittori delle liste di candidati devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La qualità di elettore è comprovata dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali; i certificati di iscrizione alle liste elettorali devono essere allegati alle sottoscrizioni. I sottoscrittori non possono essere candidati della lista che sottoscrivono (articolo 28, comma 2, della legge regionale 19/2013). Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell’articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007 nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

La mancanza o la irregolarità dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell’atto di presentazione (Consiglio di Stato – V Sezione, 29 giugno 1979, n. 470). L’autenticazione deve essere effettuata indicando data, luogo e qualifica dell’autenticatore.

 

Per la raccolta delle sottoscrizioni è legittimo l’uso di modelli non ufficiali (Consiglio di Stato – V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732), ma, per essere legittima, è essenziale che tale raccolta non avvenga su fogli mobili, privi del contrassegno di lista e del nome dei candidati (Consiglio di Stato – V Sezione, 30 giugno 1995, n. 965).
Legittimamente viene esclusa una lista presentata da un numero di sottoscrittori superiore a quello massimo fissato dalla legge (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 25 giugno 1993, n. 334).

 

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 90° giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature.

 

Unitamente alla lista dei candidati alle elezioni comunali deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura (articolo 29 della legge regionale 19/2013). Ogni candidato firma anche una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l’insussistenza di cause di incandidabilità, un tempo previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 55/1990, poi dall’articolo 58 del d.lgs. 267/2000 ed ora disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. La mancanza della dichiarazione di accettazione comporta l’esclusione del candidato (Consiglio di Stato – V Sezione, 17 maggio 1996, n. 574). L’affermazione di fatti non veri nella dichiarazione di accettazione della candidatura è punita con la reclusione (articolo 87-bis del d.P.R. 570/1960).

 

La firma del candidato deve essere autenticata nei modi indicati dalla legge; la mancanza dell’autenticazione comporta l’esclusione del candidato dalla lista. Al proposito è stato evidenziato che nel procedimento elettorale, per le sue specialità e specificità garantite da una rigida e garantistica normativa, non sono applicabili le norme in materia di semplificazione documentale e di autocertificazione.
Allorché un soggetto acquisti il diritto all’elettorato per compimento del 18° anno di età il giorno delle elezioni, può presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura apponendovi la propria sottoscrizione, seppur ancora minorenne, senza necessità di sottoscrizione del genitore. Ciò in quanto l’attribuzione del diritto alla eleggibilità, con il compimento del 18° anno di età il giorno delle elezioni, implica anche la potestà di compiere tutti gli atti prodromici e necessari a concretizzare il diritto di elettorato passivo (sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo 12 ottobre 2000, n. 1798).
Nulla osta a che un candidato, se ricopre uno degli uffici indicati dalla legge, autentichi la dichiarazione di accettazione di un altro candidato (Consiglio di Stato – V Sezione, 14 dicembre 1971, n. 1460).
Più liste di candidati possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco; pertanto il candidato alla carica di sindaco deve, a sua volta, presentare una convergente dichiarazione di collegamento (articolo 29, comma 2, lettera e), della legge regionale 19/2013).

 

In occasione dell’eventuale ballottaggio, il candidato alla carica di sindaco (nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) può estendere tali collegamenti anche ad altre liste, ma è necessaria una dichiarazione di convergenza da parte dei rappresentanti di tutte le liste o gruppi, compresi quelli con cui era avvenuto il collegamento al primo turno (articolo 16, comma 4, della legge regionale 19/2013).

 

Per quanto riguarda la dichiarazione di collegamento per il turno di ballottaggio va sottolineato che il termine per la presentazione della dichiarazione (ore 12.00 del sabato successivo alla prima votazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge regionale 19/2013) è perentorio. Inoltre, se all’atto della presentazione della lista non è stato indicato quale delegato sia effettivo e quale supplente, entrambi possono sottoscrivere la dichiarazione di collegamento (Consiglio di Stato – V Sezione, 18 giugno 1996, n. 731).

 

I riferimenti agli abrogati articoli 15, comma 1, della legge 55/1990 e 58 del d.lgs. 267/2000 sono da intendersi alle equivalenti disposizioni in materia di incandidabilità disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235.



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 29 giugno 1979, n. 470 >
    la mancanza o la irregolarità dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell’atto di presentazione della lista, che può essere neutralizzata solo dal compimento dell’atto omesso o dalla rinnovazione dell’atto viziato, e comunque prima dello scadere del termine perentorio di legge
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 luglio 1994, n. 732 >
    è legittimo, nella raccolta delle sottoscrizioni delle candidature, l’uso di modelli non ufficiali. Nessuna norma prevede che la data di accettazione delle candidature debba essere necessariamente anteriore a quella di autenticazione delle firme dei sottoscrittori
  • CONSIGLIO DI STATO - Adunanza plenaria - 30 novembre 1999, n. 23 >
    non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l’esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle liste e fino al momento della trasmissione degli atti alla Commissione elettorale circondariale ed essendo nei poteri della Commissione stessa disporne l’acquisizione entro un termine fissato
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 18 giugno 2001, n. 3212 >
    sono invalide, anche se debitamente autenticate, le firme di elettori raccolte: senza indicazione delle modalità di identificazione, non corredate dal certificato elettorale, previa presentazione del tesserino del codice fiscale o di altro documento privo di fotografia o indicato con i soli estremi numerici, senza indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici del certificato elettorale. La circostanza che negli elenchi dei sottoscrittori figurino nominativi di candidati che non hanno poi accettato la candidatura comporta la cancellazione di questi dalle liste, non l’invalidità delle sottoscrizioni (fattispecie relative ad elezioni regionali disciplinate dalla legge 108/1968)
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Lazio - II Sezione - 20 maggio 2003, n. 4420 >
    nelle operazioni elettorali non si applicano i principi di semplificazione amministrativa di cui al d.P.R. 445/2000. Ai sensi dell'articolo 14, della legge 53/1990, né i componenti degli Uffici incaricati di ricevere le liste elettorali, né il dipendente addetto alla ricezione sono abilitati ad autenticare le firme dei candidati e l'accettazione delle candidature
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Molise - Campobasso - I Sezione - 10 luglio 2003, n. 611 >
    nessuna norma vieta al pubblico ufficiale di autenticare la delega a proprio favore. Non sussiste alcun dubbio sulla identità del sottoscrittore quando la firma autenticata riporta un solo nome mentre nel certificato elettorale risulta, oltre la primo, un secondo o terzo nome e tutti i restanti dati anagrafici sono coincidenti. E' legittima l'autenticazione di sottoscrizioni effettuata da un pubblico ufficiale che è anche candidato in quelle elezioni
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 4 marzo 2005, n. 856 >
    i modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature alle cariche di sindaco e consigliere comunale devono garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull’atto principale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 15 luglio 2005, n. 3804 >
    la nullità dell’autentica, per difetto del nome e cognome del pubblico ufficiale, si ha solo allorché il nominativo del soggetto autenticante, oltre ad essere indeterminato, risulti indeterminabile. L’accertamento dell’identità personale del dichiarante può avvenire per conoscenza diretta. L’eventuale falsità di tale dichiarazione attiene al piano ideologico del contenuto dell’atto pubblico. La dichiarazione può essere pertanto invalidata solo attraverso l’esperimento vittorioso della querela di falso. (Sentenza riferita ad elezioni regionali)
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 27 ottobre 2005, n. 5985 >
    la ratio della norma di cui agli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del T.U. 570/1960 è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati cui si riferisce l’atto di presentazione sottoscritto, cosicché la sua violazione determina l'illegittimità della sua eventuale ammissione, non assumendo rilevanza nemmeno le dichiarazioni formalizzate dai sottoscrittori e dal pubblico ufficiale autenticatore che danno conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle firme a quella determinata lista
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 marzo 2006, n. 1074 >
    è irrilevante l’omessa indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all’autenticazione quando, tramite la sua firma, può facilmente essere individuata sia la persona che la qualità del soggetto autenticante. È irrilevante l’omesso uso del timbro dell’ufficio nel caso di autenticazione effettuata da un consigliere comunale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 7 novembre 2006, n. 6545 >
    è legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad altro modulo recante il contrassegno e i nominativi. Sono regolari le autenticazioni delle firme nelle quali la sottoscrizione dell'autorità autenticante sia illeggibile ma sia posta sul timbro con il suo nome. In assenza di apposita querela di falso, è irrilevante che il soggetto autenticatore non abbia dichiarato che la firma è stata apposta in sua presenza e che il sottoscrittore è stato ammonito sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci e che non abbia dichiarato la conoscenza personale del sottoscrittore
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 14 novembre 2006, n. 6683 >
    gli adempimenti formali previsti dall’articolo 28 del t.u. 570/1960, tra i quali la raffigurazione del simbolo e la lista e il luogo e gli estremi di nascita dei candidati, hanno carattere essenziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali alla garanzia della intervenuta formazione della lista dei candidati antecedentemente alla raccolta delle firme di presentazione, ma soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dai sottoscrittori
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 aprile 2007, n. 1553 >
    è illegittima l’ammissione di una lista i cui fogli di presentazione recano il solo contrassegno, senza l’indicazione dei candidati e senza alcun segno di congiunzione inequivoca con i fogli che recano il nominativo dei candidati
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 luglio 2010, n. 4323 >
    è legittima l’esclusione di una lista che abbia presentato un numero di firme superiore al massimo consentito. Non è ammissibile una mera regolarizzazione attraverso la “rinuncia” da parte dei sottoscrittori “eccedenti”
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 8 febbraio 2011, n. 850 >
    l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori fornisce prova piena del fatto che non sono state apposte dai sottoscrittori con l'effettiva consapevolezza di voler sostenere quel contrassegno di lista e quell'elenco dei candidati. Per cui il fatto che siano state apposte su fogli intercalari privi di contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati legittima l'esclusione della lista
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 1 marzo 2011, n. 1272 >
    è invalida l’autenticazione priva della firma del soggetto che autentica la sottoscrizione, pur in presenza della attuale formula attestante il compimento delle operazioni di autenticazione, il timbro tondo del comune ed il timbro tondo dell’assessore
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 29 aprile 2011, n. 2553 >
    la mancata allegazione in un unico plico dei fogli recanti le firme dei presentatori della lista non permette di ritenere che i sottoscrittori siano stati posti in grado di risalire alla lista e ai candidati nella stessa contenuti. A tal fine non è ammissibile la presentazione di dichiarazioni postume dei sottoscrittori, non essendo possibile ricostruire ex post quelle indicazioni che la legge richiede siano fornite ex ante
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 16 aprile 2012, n. 2173 >
    l’indicazione delle modalità di identificazione costituisce una parte essenziale dell’autenticazione delle firme, la cui mancanza non può essere sanata, in applicazione del principio generale della conservazione degli atti giuridici, da atti collegati facenti parte della documentazione presentata
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 16 aprile 2012, n. 2176 >
    l’erronea indicazione delle generalità dei sottoscrittori (luogo e data di nascita, cognome), quando non sia un errore materiale ictu oculi evidente, costituisce una carenza essenziale giuridicamente rilevante tale da indurre a ritenere come non apposta la sottoscrizione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 16 aprile 2012, n. 2178 >
    è legittima l’esclusione di una lista nel caso in cui l’autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati è priva sia dell’indicazione del luogo e della data che delle modalità di identificazione del soggetto che ha firmato, a nulla rilevando la presentazione di dichiarazioni rese “a posteriori” dai candidati e dall'autenticatore
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 16 aprile 2012, n. 2181 >
    è legittima l’esclusione di un candidato la cui dichiarazione di accettazione della candidatura è priva della data dell’autenticazione, costituendo quest’ultima elemento essenziale delle formalità previste dall’articolo 21 del T.U. 445/2000
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 29 ottobre 2012, n. 5504 >
    nel caso di sottoscrizioni plurime, è corretta l'interpretazione secondo la quale sono da considerarsi valide quelle relative alla lista presentata per prima (c.d. "primato della firma anteriore"). E' invalida la sottoscrizione corredata da un'autenticazione priva della firma del soggetto autenticante. E' invalida l'identificazione del sottoscrittore tramite documento privo di fotografia. Il fatto che l'autenticatore abbia riportato i propri dati anagrafici al posto di quelli del soggetto di cui autentica la firma, non costituisce un errore tale da invalidare l'autenticazione, quando siano presenti gli elementi essenziali richiesti dalla legge (art. 21, c. 2, del d.P.R. 445/2000) per la sua validità
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Friuli Venezia Giulia - Trieste - I Sezione - 30 marzo 2013, n. 209 >
    è legittima un’eventuale incongruenza fra la data della sottoscrizione e la data dell’autentica apposte sulla dichiarazione di accettazione della candidatura, in quanto il valore dell’autentica è dato dalla certificazione della verità e autenticità della firma apposta in presenza del pubblico ufficiale nella data indicata nell’autentica medesima, mentre la data dell’apposizione della firma risulta irrilevante
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 31 marzo 2014, n. 1542 >
    è legittima l’autenticazione di sottoscrizione avvenuta a distanza di tempo dal compimento delle operazioni preordinate all’autenticazione (ovvero dall’apposizione delle firme) una discrasia temporale non inficia, infatti, la valenza giuridica dell’autenticazione
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione V - 9 aprile 2015, n. 1818 >
    in materia elettorale si deve applicare il principio della "strumentalità delle forme” secondo cui l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi essenziali che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale è prefigurato il singolo atto. Le mere irregolarità, dalle quali non derivano pregiudizio per le garanzie né compressione della libera espressione del voto, non possono comportare l’annullamento delle operazioni. Costituisce mera irregolarità la mancata indicazione del luogo e della data di nascita dei sottoscrittori, a maggior ragione quando sia indicato invece il numero del documento
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione III - 25 maggio 2017, n. 2472 >
    è illegittima l’esclusione di una candidatura per la mancata sottoscrizione da parte del candidato della dichiarazione di accettazione della candidatura, quando emerga che si tratta di una mera dimenticanza, che può essere sanata nel corso delle operazioni di ammissione delle candidature in seno alla CE.CI.R. dove pure il soccorso istruttorio è ammesso quando non sia incompatibile con i tempi e i principi del procedimento elettorale
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione III - 22 maggio 2018, n. 3069 >
    la mancanza di unione fisica tra i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e i moduli che recano il nominativo dei promotori e il simbolo della lista rende tali sottoscrizioni “neutre”, ovvero riferibili a qualunque lista e ad ogni contesto. Neanche il fatto che le firme siano numerate a partire dal primo foglio fornisce prova adeguata del pieno collegamento fra le sottoscrizioni e la lista
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione III - 9 maggio 2019, n. 3022 >
    è legittima l'esclusione di una lista le cui sottoscrizioni e dichiarazioni di accettazione sono state autenticate da un funzionario giudiziario di un Tribunale diverso da quello nel cui circondario ricade il comune interessato alle elezioni e nel quale le firme sono state autenticate
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione III - 27 agosto 2020, n. 5261 >
    è legittima l'esclusione dei candidati le cui dichiarazioni di accettazione della candidatura sono prive dell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, come prevede l'articolo 1, co. 1, lett. i), del d.P.R. n. 445/2000
  • CONSIGLIO DI STATO - II Sezione - 13 settembre 2021, n. 6280 >
    è legittima l’esclusione di una lista i cui documenti di presentazione sono stati autenticati dal sindaco in un comune diverso dal quale egli esercita il mandato; l’indicazione del luogo di attestazione della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto pubblico e i pubblici ufficiali possono esercitare il loro potere di autenticazione esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari. La comunicazione che gli avvocati devono fare all’ordine per manifestare la loro volontà di autenticare le sottoscrizioni è indispensabile

per approfondire

 
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