modalità di espressione del voto per l’elezione degli organi dei comuni con più di 15.000 abitanti

La Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato compiutamente la materia (articoli 14 e 16 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19). Pertanto, nel Friuli Venezia Giulia, le citazioni degli articoli 6 e 7 della legge 81/1993 e degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 267/2000, contenute in particolare nella raccolta giurisprudenziale, devono intendersi riferite ai corrispondenti articoli 14 e 16 della legge regionale 19/2013.

Nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’elettore può esprimere il voto al sindaco e ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale; può inoltre esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere.

L’elettore vota il candidato sindaco tracciando un segno sul suo nominativo; in questo caso il voto vale solo per il candidato sindaco e non si estende alle liste collegate, anche se la lista collegata è una sola.


L’elettore vota la lista tracciando un segno sul suo simbolo; in questo caso il voto si estende automaticamente al candidato sindaco collegato. Naturalmente, è possibile votare contestualmente sia il candidato sindaco, sia una lista ad esso collegata. Inoltre, è ammesso il c.d. voto disgiunto, per cui è possibile votare per una lista e, contemporaneamente, per un candidato sindaco non collegato con la lista votata (articolo 14, comma 3, della legge regionale 19/2013).


L’elettore esprime il voto di preferenza scrivendo sull’apposito spazio accanto al simbolo della lista votata il cognome del candidato consigliere prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza (articolo 14, comma 2, terzo periodo, della legge regionale 19/2013).

Per quanto riguarda in particolare l'espressione del voto di preferenza, devono essere tenuti presenti le seguenti disposizioni: se un candidato ha due cognomi l'elettore deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è la possibilità di confondere candidati della stessa lista (articolo 14, comma 5, della legge regionale 19/2013); in caso di indentità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore deve scrivere anche il nome e in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita (articolo 14, comma 6, della legge regionale 19/2013); se l'elettore ha votato più di una lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista che ai candidati (articolo 64, comma 1, della legge regionale 19/2013); se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi in quella lista, il voto è attribuito sia alla lista che ai candidati (articolo 64, comma 2, della legge regionale 19/2013); sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata (articolo 64, comma 3, della legge regionale 19/2013); sono nulle le preferenze espresse per candidati compresi in liste diverse da quella votata (articolo 64, comma 4, lettera c), della legge regionale 19/2013), o numericamente anzichè nominativamente (articolo 64, comma 4, lettera d), della legge regionale 19/2013), oppure senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della lista (articolo 64, comma 4, lettera e), della legge regionale 19/2013). Si tenga conto che, secondo il Consiglio di Stato (V Sezione, 28 dicembre 1996, n. 1618), se la preferenza è espressa per persona non candidata, sia pure un leader nazionale di quella formazione politica, il voto è nullo.

 

Nel ballottaggio, il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto (articolo 16, comma 6, della legge regionale 19/2013).



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 22 marzo 1995, n. 457 >
    in base al principio del favor voti, in sede di ballottaggio deve essere considerato valido anche il voto espresso senza seguire esattamente le indicazioni di legge per cui “il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto”
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 22 giugno 1996, n. 790 >
    costituiscono segno di riconoscimento le scritte o i segni estranei alle esigenze di espressione del voto. È nullo il voto espresso, in una scheda senza segno di voto di lista, ritrascrivendo il cognome già stampato del candidato sindaco e premettendo un diverso nome. È valido il voto espresso per una lista, con contestuale cancellatura di altro voto espresso per altra lista
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 28 dicembre 1996, n. 1618 >
    in caso di mancata espressione del voto sul contrassegno, la valida espressione del voto di preferenza si trasferisce anche sulla lista di appartenenza del candidato votato. Ai sensi dell’articolo 57, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in caso di mancata espressione del contrassegno ed indicazione come preferenza del nominativo di un leader nazionale di quel partito non candidato a quelle elezioni, il voto è nullo
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 30 gennaio 1997, n. 112 >
    è legittima la preferenza espressa con il solo cognome del candidato prescelto, pur in presenza di altro candidato con identico cognome in altra lista, se è stato contestualmente votato anche il contrassegno della lista di appartenenza. L’errata trascrizione del nome proprio del candidato non invalida il voto espresso, sempre che non sussistano omonimie
  • CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA - 11 febbraio 2000, n. 40 >
    in caso di voto espresso a favore di un candidato consigliere e a una lista diversa da quella di appartenenza, è valido il voto alla lista, al candidato sindaco ad essa collegato e nullo il voto di preferenza. In caso di valida espressione del solo voto ad un candidato consigliere, il voto è attribuito allo stesso, alla lista di appartenenza e al candidato sindaco a questa collegato
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 23 ottobre 2000, n. 5670 >
    in base al principio del favor voti, e poiché la legge 25 marzo 1993, n. 81 non ha abrogato il sesto comma ora nono dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, né tale norma; alla luce delle modifiche apportate al sistema elettorale; può considerarsi operante solo nel caso di voto a due liste collegate allo stesso candidato sindaco, quando un elettore abbia votato due liste collegate a due diversi candidati sindaci ed abbia espresso la preferenza per un candidato consigliere appartenente a una di queste, è valido il voto espresso per il candidato consigliere e per la lista di appartenenza
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 12 aprile 2001, n. 2291 >
    in caso di omonimia tra due candidati a cariche diverse ma collegate, è valida la preferenza espressa accompagnando al nome del candidato l’anno di nascita anche se indicato in modo errato ma identificabile (1857 anzichè 1957). Non è valida la preferenza espressa indicando un diverso nome proprio del candidato. Non è valida la preferenza espressa indicando, oltre al cognome e al nome proprio, anche il nome di uso comune nel luogo se tale nome non è stato indicato nella lista dopo quello contenuto negli atti di stato civile
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 20 luglio 2001, n. 4054 >
    è legittimo l’annullamento del voto quando la preferenza per un candidato di lista diversa da quella votata è espressa non nel rettangolo della lista votata, ma in quello di diversa lista. La preferenza ad un consigliere, pur in assenza di voto di lista, si estende al candidato sindaco se la preferenza è espressa nel rettangolo prescritto; in caso contrario, il voto, viziato da contraddittorietà, è nullo
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 3 dicembre 2001, n. 6052 >
    nel sistema elettorale per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il voto è valido solo se esprime, direttamente o indirettamente, il voto per un candidato sindaco, mentre è nulla la scheda contenente il voto per due candidati sindaci. Non costituisce, di per sé, segno di riconoscimento l’espressione di una preferenza in luogo di altra prima espressa e poi cancellata
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 4 febbraio 2004, n. 374 >
    in sede di votazione di ballottaggio, quando non ingenerano perplessità nel ricostruire la volontà dell’elettore, non costituiscono segni di riconoscimento le modalità di votazione proprie del primo turno espresse con segni superflui (segno sul simbolo di lista, preferenza per un candidato appartenente a una delle liste collegate al candidato sindaco), ovvero con segni ripetitivi (ripetizione del nome e cognome già stampati). È nullo il voto quando l’elettore manifesta lapropria preferenza per entrambi gli schieramenti
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 18 novembre 2004, n. 7561 >
    è irrilevante, ai fini della validità del voto, l’irregolarità costituita dalla mancanza di crocesegno sul simbolo e dalla trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio della scheda riservato alla preferenza dei consiglieri
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Friuli Venezia Giulia - Trieste - 19 novembre 2004, n. 671 >
    poiché la validità dell’espressione di voto per il candidato alla carica di sindaco, in mancanza di contrassegno del relativo rettangolo, presuppone la valida espressione del voto per una delle liste a lui collegate (mediante l’apposizione del contrassegno sulla lista o l’espressione di una o più preferenza per candidati tutti compresi nella medesima lista, articolo 57, settimo comma, del T.U. 570/1960) è nullo il voto espresso solamente scrivendo, nel riquadro riportante il nominativo del candidato sindaco, il nome di un candidato alla carica di consigliere in una delle liste collegate a tale candidato alla carica di sindaco. È nullo il voto quando, oltre al contrassegno sulla lista, è stata espressa la preferenza per un candidato ad altre elezioni che si svolgono contemporaneamente
  • CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA - 21 gennaio 2005, n. 15 >
    è valida la preferenza espressa scrivendo il cognome del candidato in caratteri stampatello, con due lettere ripetute a calco, nel caso in cui emerga con sufficiente chiarezza che le lettere aggiunte costituiscono meri indici di difficoltà di scrittura da parte dell’elettore. È invece nulla la preferenza espressa scrivendo oltre al cognome del candidato anche un nome di battesimo inesistente
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 28 luglio 2005, n. 4069 >
    il criterio del cosiddetto “voto disgiunto”, di cui all’articolo 72, comma 3, del T.U. 267/2000, attiene alla disciplina del voto di lista e rileva unicamente al fine dell’elezione del sindaco, senza interferire con la disciplina del voto di preferenza che va ricercata nel combinato disposto dell’articolo 73, comma 3, del citato T.U. 267/2000 e dell’articolo 57 del T.U. 570/1960
  • CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA - 18 maggio 2007, n. 393 >
    per quanto concerne l’uso del diminutivo nell’espressione del voto di preferenza, solo di fronte ad un diminutivo da tutti riferito a un determinato e inequivoco nome di battesimo può ritenersi non necessaria, ai fini della validità, la preventiva indicazione in lista della locuzione “detto”. In ogni altro caso l’uso del diminutivo rende nullo il voto espresso
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione – 30 agosto 2011, n. 4856 >
    1. il trattino tra il nome e il cognome del candidato non può considerarsi vicenda che comporti un segno di riconoscimento, sia per la sua usualità e sia perché il segno di riconoscimento non può che individuarsi in qualcosa di anomalo, capace di attirare l’attenzione 2. non può essere considerata nulla la scheda ove è aggiunto al nome del candidato un appellativo, sia perché il candidato era indicato in tal modo nei manifesti elettorali, sia perché l’appellativo è usuale elemento di individuazione di un soggetto 3. l’inserimento del nominativo del candidato al di fuori degli appositi spazi è circostanza anomala che può essere interpretata come segno di riconoscimento

per approfondire

 
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