La durata in carica degli organi è fissata dalla legge, tuttavia, nel corso del mandato elettivo, possono verificarsi circostanze che determinano la cessazione anticipata degli organi stessi. Al riguardo si precisa che nella Regione Friuli Venezia Giulia continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, in virtù del rinvio statico operato dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23. Il legislatore regionale ha infatti previsto che, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli stessi, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, continua a trovare applicazione la normativa statale allora vigente (articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 142/1990).
I provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Iniziata la procedura di scioglimento dei consigli comunali ed in attesa del relativo decreto di scioglimento, l’Assessore competente in materia di autonomie locali, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli stessi e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. La sospensione può quindi essere disposta, nei casi di scioglimento che comportano la nomina di un commissario straordinario, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa dell'ente, nelle more dell’emanazione del decreto di scioglimento.
Rimangono di competenza degli organi dello Stato i provvedimenti adottati per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, disciplinati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (articoli 141, 143 e seguenti).
La legge regionale 19/2013, all'articolo 73, disciplina le surroghe e le supplenze dei consiglieri comunali, mentre alla normativa del decreto legislativo 267/2000 si fa riferimento nelle evenienze in cui si debbano applicare gli istituti delle dimissioni dalla carica di consigliere e della decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione ai lavori del consiglio.