L'articolo 39, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede che, iniziata la procedura di scioglimento dei consigli comunali e in attesa del relativo decreto di scioglimento, il prefetto - in Regione l’Assessore competente in materia di autonomie locali-, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli stessi e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. La sospensione può quindi essere disposta, nei casi di scioglimento che comportano la nomina di un commissario straordinario, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'ente, nelle more dell’emanazione del decreto di scioglimento.
Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, quando gli organi degli enti locali non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore competente in materia di autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario. Questa disposizione, che ricalca l'analoga normativa statale di cui all'articolo 19 del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, trova applicazione, ad esempio, nel caso in cui, oltre al sindaco, viene meno anche la figura del vicesindaco reggente.
Il presupposto dei “motivi di grave e urgente necessità”, indispensabile per procedere alla sospensione del consiglio, non richiede una diffusa motivazione in fattispecie dove lo scioglimento è l'effetto automatico di situazioni oggettive che non richiedono valutazioni (T.A.R. Campania - Napoli, I Sezione, 29 gennaio 2004, n. 846). La procedura di sospensione ha un contenuto ampiamente discrezionale sindacabile solo sotto il profilo della illogicità e non necessita della comunicazione di avvio del procedimento (Consiglio di Stato - V Sezione, 28 luglio 2005, n. 4062).