commissario

L’articolo 39, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede che, iniziata la procedura di scioglimento di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento e nomina del commissario definitivo, il prefetto – in Regione l’Assessore competente in materia di autonomie locali -, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. Va notato che nel Friuli Venezia Giulia continua a trovare applicazione tale norma della legge 142/1990, anziché quella corrispondente del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, per effetto del rinvio statico operato dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.


Nei casi in cui con decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, al medesimo vengono attribuiti tutti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al sindaco (Consiglio di Stato – IV Sezione, 11 febbraio 1998, n. 263); tali poteri si estendono a tutti gli atti di gestione dell’ente e durano fino all’insediamento del commissario straordinario chiamato a reggere il comune dopo l’emanazione del decreto di scioglimento (Consiglio di Stato – V Sezione, 29 novembre 2004, n. 7749).


Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51 del decreto legislativo 267/2000, che fa divieto alla rielezione alla carica di sindaco di chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, i periodi di gestione commissariale e di reggenza non interrompono la successione dei mandati elettivi (Consiglio di Stato - I Sezione, parere 13 aprile 2005, n. 1137).



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Trentino-Alto Adige - Trento - 10 gennaio 2003, n. 18 >
    in caso di scioglimento del consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium, è legittima la nomina del commissario, oltre che fino all’insediamento degli organi istituzionali a seguito di nuove elezioni, anche per un termine diverso subordinato alla conclusione di un giudizio amministrativo pendente e teso a modificare la composizione del consiglio comunale, atteso che un nuovo assetto dell’organo in termini di maggioranza determinerebbe il venir meno del presupposto per il suo scioglimento
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 29 novembre 2004, n. 7749 >
    i poteri del Commissario straordinario, nominato dopo la sospensione del consiglio comunale e in attesa del decreto di scioglimento, si estendono a tutti gli atti di gestione dell’ente e durano fino all’insediamento del Commissario straordinario chiamato a reggere il comune dopo il predetto decreto
 
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