L’articolo 39, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede che, iniziata la procedura di scioglimento di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento e nomina del commissario definitivo, il prefetto – in Regione l’Assessore competente in materia di autonomie locali -, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. Va notato che nel Friuli Venezia Giulia continua a trovare applicazione tale norma della legge 142/1990, anziché quella corrispondente del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, per effetto del rinvio statico operato dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.
Nei casi in cui con decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, al medesimo vengono attribuiti tutti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al sindaco (Consiglio di Stato – IV Sezione, 11 febbraio 1998, n. 263); tali poteri si estendono a tutti gli atti di gestione dell’ente e durano fino all’insediamento del commissario straordinario chiamato a reggere il comune dopo l’emanazione del decreto di scioglimento (Consiglio di Stato – V Sezione, 29 novembre 2004, n. 7749).
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51 del decreto legislativo 267/2000, che fa divieto alla rielezione alla carica di sindaco di chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, i periodi di gestione commissariale e di reggenza non interrompono la successione dei mandati elettivi (Consiglio di Stato - I Sezione, parere 13 aprile 2005, n. 1137).