rimozione e sospensione di amministratori locali

L’articolo 40, della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede che il sindaco, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte e i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In attesa del decreto di rimozione, e in presenza di motivi di grave e urgente necessità, gli stessi amministratori possono essere sospesi. La competenza ad assumere i provvedimenti di rimozione spetta, nel Friuli Venezia Giulia, al Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. I provvedimenti di sospensione sono di competenza dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Permane una residua competenza in capo agli organi dello Stato nell'adozione di detti provvedimenti per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, come previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.


La discrezionalità dell’Amministrazione nell’esercizio del potere di rimozione, deve comunque giustificarsi con una chiara situazione di attualità delle condizioni richieste e non di una mera eventualità delle stesse (Consiglio di Stato – IV Sezione, 30 luglio 2002, n. 4076). Tale potere è previsto da una norma di chiusura, l’articolo 40 della sopra citata legge 142/1990, la quale, configurandosi come norma volta a sanzionare gravi illeciti, non ammette un’elencazione tassativa delle fattispecie sanzionate (Consiglio di Stato – V Sezione, 10 febbraio 2000, n. 736).



normativa

altra documentazione

  • CONSIGLIO DI STATO - Adunanza generale - 10 giugno 1999, n. 9/99 >
    concernente la rimozione discrezionale, ex articolo 40 legge 142/1990, degli amministratori degli enti locali, la quale inerisce all’esercizio di una responsabilità di direzione politica in funzione di garanzia e configura una riserva di poteri statali in capo al Ministro quale organo politico garante dei rapporti tra Stato e autonomie

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - IV Sezione - 25 maggio 1998, n. 870 >
    ai fini dell’applicazione dell’articolo 40, legge 142/1990, le violazioni penali entrano nel sistema dei controlli degli amministratori con le caratteristiche anche processuali che dette violazioni qualificano e cioè con i criteri del passaggio in giudicato della condanna e della presunzione di non colpevolezza dell’imputato
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 10 febbraio 2000, n. 736 >
    il pericolo attuale di turbativa dell'ordine pubblico, inteso come sintesi di beni e valori sociali aventi rilievo primario, legittima l'adozione del provvedimento di rimozione del sindaco. È manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 51 e 97 e 113 della Costituzione, sotto il profilo dell’indeterminatezza della fattispecie astratta la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, della legge 142/1990, in quanto, trattandosi di norma volta a sanzionare gravi illeciti, non ammette un’elencazione tassativa delle fattispecie sanzionate
  • CONSIGLIO DI STATO - IV Sezione - 30 luglio 2002, n. 4076 >
    l'articolo 40, della legge 142/1990, che prevede la rimozione e sospensione di amministratori di enti locali, ancorché trattasi di norma di chiusura che lascia la possibilità di un apprezzamento altamente discrezionale per l’Amministrazione, ancora il potere di rimozione ad una chiara situazione di attualità delle condizioni richieste e non di mera eventualità
  • CORTE COSTITUZIONALE - 20 novembre - 1 dicembre 2006, n. 396 >
    non vi sono dubbi sull’estraneità dall’area delle competenze legislative regionali dei profili concernenti l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica; pertanto va dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge 13/2005 della Regione Sardegna ove non esclude tali profili dalla ipotesi nella quale gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Lazio - Roma - I Sezione - 18 marzo 2010, n. 4275 >
    la competenza ad emanare l’atto di rimozione del sindaco ed il conseguente scioglimento del consiglio comunale per gravi e persistenti violazioni di legge ai sensi dell’articolo 142, comma I bis del d.lgs. 267/2000, è del Presidente della Repubblica. È illegittimo il provvedimento di rimozione del Sindaco e di scioglimento del consiglio comunale adottato ai sensi della predetta normativa quando non sia dimostrabile contestare uno specifico e grave inadempimento attraverso le comunicazioni poste a fondamento delle reiterate violazioni di legge
 
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