Le elezioni amministrative si svolgeranno secondo la disciplina elettorale prevista, per quanto riguarda le elezioni provinciali, dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, e, per quanto riguarda le elezioni comunali, dalle leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14 e 15 marzo 2001, n. 9. Per quanto non disciplinato dalla normativa regionale trova applicazione la normativa statale.
Il rinnovo degli organi della Provincia e del Comune di Udine può comportare lo svolgimento del turno di ballottaggio nel caso in cui, al primo turno, nessuno dei candidati alla carica di Presidente della Provincia e di Sindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi. Il turno di ballottaggio si svolge la seconda domenica successiva al primo turno.
Il Consiglio provinciale di Udine è composto da 30 consiglieri.
I Consigli comunali da eleggere saranno composti da:
a) 12 consiglieri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) 16 consiglieri nei Comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti;
c) 20 consiglieri nei Comuni con popolazione tra 10.001 e 15.000 abitanti;
d) 40 consiglieri nei Comuni Capoluoghi di Provincia.
La scheda elettorale relativa alle elezioni provinciali sarà di colore giallo (pantone 113 U)
La scheda elettorale relativa alle elezioni comunali sarà di colore arancione (pantone 137 U)