Le spese di propaganda elettorale sono quelle elencate nell'articolo 78, comma 1, della legge
regionale 28/2007. Sulla base di questa norma, per spese di propaganda elettorale si intendono
quelle sostenute:
a) per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi e per l’affitto di sedi
elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a),
compresa
l’acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema
e nei teatri;
c) per l’organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di
propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l’espletamento di ogni
operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna
elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
Inoltre, le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno,
telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in
percentuale fissa del 20% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
Ne consegue che per rispettare i tetti di spesa si deve tenere conto anche delle spese
forfetarie.