propaganda murale, fonica e stampati

La prima disciplina organica della propaganda elettorale era stata introdotta dalla legge 4 aprile 1956, n. 212; era riferita in particolare all’affissione dei manifesti elettorali e non mirava solo alla tutela dei luoghi da un’affissione incontrollata, ma piuttosto voleva garantire la par condicio tra i partiti concorrenti.
La Regione Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (articoli 71-83), ha introdotto una compiuta disciplina della propaganda elettorale per le elezioni regionali, a cui rinvia anche la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 in materia di elezioni comunali, garantendo così uniformità di disciplina per tutte le consultazioni di competenza regionale.
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni regionali, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma, trova applicazione la normativa statale relativa alla campagna elettorale per le elezioni politiche (articolo 89 legge regionale 28/2007).
Le differenze di maggior rilievo rispetto alla normativa nazionale riguardano l’introduzione di una compiuta disciplina dei c.d. gazebo e comitati elettorali, nonché l’eliminazione della propaganda indiretta.
Nella trattazione si è tenuto conto, in quanto ancora attuali e compatibili con la nuova disciplina, delle interpretazioni (sentenze, pareri, circolari, ecc.) che erano intervenute in vigenza della legge 212/1956. 
A partire dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, l’affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune (articolo 71 legge regionale 28/2007). La legge regionale 19/2013 (articolo 77, comma 2) specifica che, per le elezioni comunali, l'affissione è consentita ai candidati alla carica di sindaco e alle liste di candidati alla carica di consigliere comunale.
La Giunta comunale individua gli spazi da destinare a tabelloni o riquadri murali, ove i candidatati e le liste partecipanti alla competizione elettorale potranno affiggere i manifesti (articolo 72 legge regionale 28/2007).
Il Responsabile dell’ufficio elettorale di ciascun comune, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, provvede a delimitare gli spazi e ripartirli tra i candidati alla carica di sindaco e le liste ammesse (articolo 73 legge regionale 28/2007).
Sono vietate forme di propaganda luminosa a carattere fisso o mobile (escluse le insegne dei partiti e dei comitati elettorali) ed il lancio di volantini (articolo 74 legge regionale 28/2007). È stata ritenuta legittima la distribuzione manuale personalizzata di materiale di propaganda di fronte ai negozi di un centro commerciale.
Ferma restando la disciplina sull’occupazione degli spazi pubblici, è consentito l’allestimento dei c.d. gazebo, sui quali è ammessa l’esposizione di materiali di propaganda elettorale. È altresì consentita l’affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili all’esterno (articoli 71, comma 3 e 74, comma 3 della legge regionale 28/2007).
Per quanto riguarda le pubblicazioni di propaganda elettorale, comunque formate, le stesse devono indicare il nome del committente responsabile (articolo 71, comma 6 della legge regionale 28/2007).
L'omessa indicazione nel materiale di propaganda del nominativo del committente responsabile non ha effetto invalidante sulle operazioni elettorali, ma rileva unicamente ai fini dell'applicazione di una sanzione amministrativa.
Nel giorno antecedente ed in quello della votazione vige il c.d. silenzio elettorale ovvero sono vietati i comizi, le riunioni, le affissioni di materiale elettorale, la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini (articolo 75 della legge regionale 28/2007).
Le affissioni abusive sono sanzionate con l'applicazione di sanzioni amministrative e le spese per la rimozione, sostenute dal comune per defiggere la propaganda abusiva, sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (articolo 76 della legge regionale 28/2007).
La suprema Corte di cassazione ha specificato (Sezioni civili: I Sezione, 20 luglio 2001, n. 9935) che il committente, se risponde sempre dei contenuti della propaganda, non è automaticamente responsabile per l’affissione dei manifesti, ma deve essere provato un rapporto diretto d’incarico da lui conferito alla ditta di affissioni per l’affissione vietata.
La legge 13 ottobre 2010, n. 175 dispone che dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
Altre disposizioni che disciplinano la propaganda elettorale riguardano la non applicazione delle leggi di pubblica sicurezza alle riunioni elettorali e la limitazione dell’uso di altoparlanti su mezzi mobili (legge 24 aprile 1975, n. 130, articolo 7).
Il Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal provvedimento adottato nel 2005, ha fornito utili indicazioni per il rispetto della privacy durante la campagna elettorale. I provvedimenti del Garante, che vengono normalmente adottati in occasione delle diverse tornate elettorali, sono reperibili nella successiva voce propaganda mediate web e telefonia. 
La normativa relativa alla disciplina della propaganda elettorale si applica anche nel periodo intercorrente tra il primo turno elettorale e quello di ballottaggio.
 


normativa

  • LEGGE 24 aprile 1975, n. 130 >
    modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali
  • DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507 - articolo 20.1 >
    revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 concernente il riordino della finanza territoriale
  • LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175 >
    disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 15 ottobre 1968, n. 1217 >
    il divieto di affissione di stampati e manifesti nel giorno della votazione ed in quello antecedente, che è riferito anche agli enti pubblici, consente ed obbliga il Prefetto ad adottare tutte le misure volte ad eliminare la turbativa introdotta dalla violazione, ivi compresa l’ordinanza di rimozione degli stessi
  • CORTE COSTITUZIONALE - 3-9 maggio 1985, n. 138 >
    la norma di cui all’articolo 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, costituisce una disciplina dell’esercizio della libertà di pensiero e non una sua limitazione
  • CORTE COSTITUZIONALE - 21-27 febbraio 1996, n. 52 >
    è illegittima la norma di cui all’articolo 15, comma 17, della legge 515/1993, nella parte in cui punisce con la pena dell’arresto, anziché con la sanzione amministrativa, la violazione della norma di cui all’articolo 7, secondo comma, della legge 130/1975 (limitazione dell’uso di altoparlanti montati su mezzi mobili nei trenta giorni antecedenti la votazione)
  • TRIBUNALE - Verona, 5 giugno 1999 >
    è legittima la distribuzione manuale personalizzata di materiale di propaganda elettorale di fronte ai negozi di un centro commerciale
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 26 maggio 2004, n. 10113 >
    la disciplina in tema di solidarietà passiva trova applicazione anche nell’ipotesi di affissione di manifesti politici fuori dagli spazi consentiti nei confronti del partito proprietario dei manifesti se non viene dimostrato che l’affissione è avvenuta contro la volontà dei dirigenti e anche in assenza di identificazione dell’autore materiale dell’infrazione

per approfondire

 
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