22 febbraio 2024
Presentazione delle domande online dalle ore 9.00 di martedì 27 febbraio 2024 e fino alle ore 12. ...
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10 gennaio 2024
 Presentazione delle domande entro il 29 marzo 2024.   
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Contatti enti e amministratori locali

Indennità degli amministratori degli Enti locali

La Regione ha  competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni, ai sensi dall’articolo 4, n. 1 bis (aggiunto dall’articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2): tale disposizione ha consentito di dettare una disciplina organica, concernente le indennità spettanti ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive presso gli Enti locali, anche al fine di dare una puntuale attuazione all’articolo 51 della Costituzione, nella parte in cui prevede per gli stessi la tutela del diritto ad espletare il relativo mandato.

La materia relativa alle indennità degli amministratori degli Enti locali nella nostra Regione era contenuta nella legge regionale 11 novembre 1996, n. 46. La successiva legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ha previsto all’articolo 3 comma 13, che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali venisse determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore per le autonomie locali, d’intesa con l’Assemblea delle autonomie locali (ora Consiglio delle Autonomie locali). In attuazione del disposto di cui alla legge 13/2002 la Giunta regionale ha adottato in data 14 gennaio 2003 l’atto deliberativo  n. 58.
Il comma 14 dell’articolo 3, citata legge regionale 13/2002, ha previsto che le disposizioni di cui al comma 13 trovassero applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2003 e che a far tempo da tale data fossero abrogate le norme di cui alla legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 in contrasto o sostituite dalla disciplina di cui alla legge 13/2002.

Sono, pertanto, rimaste in vigore alcune disposizioni della LR 46/1996, di cui le più importanti sono quelle relative al divieto di cumulo, dettate dall’art. 14 (Divieto di cumulo fra indennità di carica) e dall’art. 15 (Divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza e fra indennità di presenza), in ogni caso riprese nell’atto deliberativo n. 58/2003.

La citata legge regionale 13/2002 ha inoltre previsto, al comma 12, dell’articolo 3, la possibilità, per i consigliere provinciali, di richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.
Infine con l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, è stato introdotto, anche nel nostro ordinamento regionale, l’istituto dell’indennità di fine mandato per i Sindaci ed i Presidenti di Provincia, già vigente nell’ordinamento statale.
E’ previsto un aggiornamento triennale delle indennità: l’ultimo aggiornamento è stato deliberato con atto giuntale n. 1087 del 13/05/2005.

Con la deliberazione della giunta regionale n. 573 del 17/03/2006 è stato disposta una riduzione del 10% delle indennità degli amministratori ai fini del contenimento dei costi della politica.
Per quanto non espressamente previsto nella disciplina regionale, continua ad applicarsi la normativa statale contenuta del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in particolare per quanto concerne gli istituti relativi a permessi di cui possono fruire i dipendenti eletti, ai rimborsi ed alle indennità di missione degli amministratori ed ai rimborsi degli oneri conseguenti alla collocazione in aspettativa dei dipendenti eletti a cariche amministrative locali.



 



 
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