Comunità

La Comunità è costituita volontariamente fra Comuni di norma contermini, senza la sussistenza di alcun vincolo geografico o dimensionale né alcuna prestabilita individuazione delle funzioni e/o servizi comunali da gestire in forma associata. La Comunità ha potestà normativa, regolamentare e autonomia organizzativa.
 
Le funzioni e i servizi comunali esercitati, ivi comprese le modalità di gestione associata degli stessi, nonché la composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi della Comunità sono individuati dallo statuto dell’ente.
 
Sono organi di governo della Comunità l’Assemblea, il Presidente e il Comitato esecutivo.
 
L’Assemblea è l’organo di indirizzo politico-amministrativo, costituito dai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità e, qualora previsto dallo statuto, da ulteriori componenti scelti fra i consiglieri di minoranza dei medesimi Comuni (in tal caso lo statuto ne disciplina altresì numero e modalità di elezione). È convocata e presieduta da un proprio Presidente, eletto fra i componenti della stessa, secondo le previsioni statutarie.
 
Le deliberazioni assembleari sono adottate con il sistema del voto capitario: ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto, indipendentemente dalle dimensioni demografiche del Comune.
 
All’Assemblea compete l’adozione degli atti fondamentali dell’ente: modifiche statutarie, programmi adottati dal Comitato esecutivo, documenti contabili fondamentali, regolamenti, elezione del Presidente della Comunità e del Comitato esecutivo, oltre ad ogni altro atto indicato dallo statuto.
 
Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità e presiede il Comitato esecutivo. Viene eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti, fra gli amministratori dei Comuni partecipanti ovvero fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, e resta in carica 3 anni.
 
Competono al Presidente: la nomina del Vicepresidente, scelto fra i componenti il Comitato esecutivo, la nomina dell’organo amministrativo di vertice della Comunità, l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi. Sovrintende, inoltre, al funzionamento degli uffici e dei servizi.
 
Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente della Comunità e da un numero di componenti fissato dallo statuto nei limiti del numero massimo stabilito dalla legge, eletti dall’Assemblea con il metodo del voto limitato.
 
Analogamente a quanto previsto per il Presidente, i componenti del Comitato esecutivo durano in carica 3 anni e possono essere scelti fra gli amministratori dei Comuni partecipanti ovvero fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
 
Al Comitato esecutivo compete, fra l’altro: l’adozione di programmi, schemi di documenti contabili fondamentali, schemi di regolamenti e proposte di modifiche statutarie, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; l’approvazione in via d’urgenza delle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea; l’approvazione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; la fissazione dei criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi; ogni altra funzione prevista dallo statuto o non attribuita al Presidente o all’Assemblea.
 
La gestione della Comunità è affidata a un organo amministrativo di vertice.
 
In materia di finanza locale, anche con riferimento all’ordinamento finanziario e contabile, alla Comunità si applicano le disposizioni previste per i Comuni della Regione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, salvo diversa disposizione di legge regionale.
 
La Comunità si avvale dell’organo di revisione di uno dei Comuni partecipanti alla stessa.

 



 
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