L’articolo 7, comma 6 della legge regionale 17/2022 ha introdotto l’obbligo di determinare, per
zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. I valori devono essere
determinati avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti ad un
ordine o albo professionale. Le modalità e il numero di tali tecnici devono essere individuati nel
regolamento comunale sull’ILIA
L’articolo 7, comma 6 della legge 17/2022 non stabilisce un numero esatto di tecnici. Qualora l’E nte ritenga di adempiere all’obbligo introdotto dalla norma (nei tempi e nei modi dalla stessa previsti) avvalendosi anche di un solo tecnico, nulla vieta che ciò avvenga.
La prima delibera di determinazione dei valori venali delle aree edificabili deve essere
adottata a decorrere dall’1 gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024. La stessa produrrà i suoi
effetti a partire dall’1 gennaio 2025.
La delibera dovrà essere soggetta a revisione periodica, in un termine stabilito dal singolo
Ente e comunque non oltre i 10 anni dall’ultima delibera di determinazione dei valori stessi.
L’articolo 7, comma 6 della legge 17/2022 disciplina i requisiti professionali previsti in capo
ai tecnici abilitati chiamati ad individuare il valore venale delle aree edificabili; nulla dispone
in merito ad eventuali compensi che dovranno essere riconosciuti a tali soggetti.