La compensazione tra crediti derivanti dall’IMU in favore di debiti derivanti dall’ILIA è
possibile nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e a condizione che il credito sia
certo, liquido ed esigibile.
La compensazione tra l’ILIA e gli altri tributi locali è possibile purché ciò avvenga nel
rispetto dei principi generali vigenti in materia e a condizione che il credito sia certo, liquido
ed esigibile.
La compensazione tra l’ILIA e i tributi erariali è ammessa dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.
Tale disposizione trova applicazione in ragione del rinvio operato dall’articolo 19 della legge
regionale 17/2022 all’articolo 1, comma 765 della Legge 160/2019. La compensazione avviene mediante
versamento unitario nel modello F24.