La facoltà riconosciuta ai Comuni di manovrabilità delle aliquote è esercitata dal Comune nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione oltre che di compatibilità con l’ ordinamento europeo.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 5 bis del decreto legge 4/2022 i Comuni provvedono ad adottare la delibera di fissazione delle aliquote prima o contestualmente all’adozione del bilancio. Qualora il bilancio venga adottato prima della delibera, il Comune dovrà provvedere ad effettuare una variazione di bilancio nei tempi previsti dall'articolo 151, comma 1, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge.
Il D.M. 7 luglio 2023, che ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU e ha stabilito le modalità di elaborazione e di trasmissione del prospetto di cui all’art. 1, comma 757, della legge 160/2019, non trova applicazione con riguardo all’ILIA.
Il citato decreto, infatti, disciplina istituti che non rientrano nelle materie oggetto del
rinvio alla normativa statale previsto dall’art. 19 della legge regionale 17/2022.
In relazione agli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione, pertanto, trova
esclusiva applicazione l’art. 14 della legge regionale 17/2022.