La facoltà riconosciuta ai Comuni di manovrabilità delle aliquote che, si osserva, non è stata né incisa né alterata nelle sue modalità attuative dalla legge regionale n. 17/2022 istitutiva dell’ILIA, sono esercitate dal Comune nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione oltre che di compatibilità con l’ordinamento europeo.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 5 bis del decreto legge 4/2022 i Comuni provvedono ad adottare
la delibera di fissazione delle aliquote prima o contestualmente all’adozione del bilancio. Qualora
il bilancio venga adottato prima della delibera, il Comune dovrà provvedere ad effettuare una
variazione di bilancio nei tempi previsti dall'articolo 151, comma 1, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per
effetto di norme di legge.