L’articolo 9, commi 2 e 3 della legge regionale 17/2022 ha diversificato i fabbricati abitativi
distinguendoli tra il primo fabbricato abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata
(cd. seconda casa) e gli ulteriori fabbricati abitativi (dalla terza casa in poi). Al momento il
legislatore non ha distinto le aliquote per le succitate fattispecie lasciando tale possibilità
esclusivamente al Comune.
Il patrimonio immobiliare del contribuente dev’essere ricostruito avendo come riferimento l’i
ntero territorio regionale.
L’abitazione principale, pur essendo ricompresa nel presupposto dell’imposta ai sensi dell’a
rticolo 2 della legge regionale 17/2022, risulta esente ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett.
a) della predetta norma.
Il legislatore regionale, non avendo fatto riferimento agli immobili pertinenziali nei commi 2 e
3 dell’articolo 9, ha inteso non ricomprenderli in detti gruppi di aliquote.