Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 17/2022, per fabbricato
strumentale all’attività economica si intende il fabbricato utilizzato esclusivamente dal
possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale, così come definito,
rispettivamente, dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
La definizione di fabbricato strumentale è da ricondurre ad un concetto di strumentalità per
destinazione e non per natura. Ciò significa che, ai fini della strumentalità, non rileva la
semplice idoneità tipologica, ovvero la classificazione catastale del fabbricato nell’ambito di
quelli suscettibili di essere utilizzati a fini produttivi d’impresa (cioè, in sostanza, diversi da
quelli a destinazione abitativa) quanto piuttosto la destinazione impressa all’immobile dal
possessore mediante l’utilizzo dello stesso per l’esercizio della propria attività d’impresa.
Pertanto, due sono gli aspetti caratterizzanti questa fattispecie impositiva: 1. l’utilizzo
esclusivo del fabbricato da parte del possessore per l’esercizio dell’arte, della professione o
dell’impresa commerciale; 2. la coincidenza tra possessore ed utilizzatore del fabbricato. Quanto
al primo punto, l’esclusività nell’utilizzo del fabbricato fa sì che siano qualificabili come
strumentali solamente quelli utilizzati in via esclusiva nell’ambito dell’impresa o dell’arte o
della professione esercitata dal possessore. Relativamente al secondo aspetto, ovvero la necessaria
coincidenza tra possessore e utilizzatore, la normativa regionale ha inteso circoscrivere il
perimetro di questa fattispecie ai fabbricati utilizzati dal possessore per l’esercizio della
propria attività economica.
In linea con quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, sono strumentali all’attività economica
i fabbricati che hanno come unico impiego quello di essere direttamente utilizzati nell’e
spletamento di attività tipicamente imprenditoriali, senza risultare idonei a produrre un reddito
autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti.
Nel caso delle società di gestione immobiliare ciò avviene per i fabbricati posseduti e
direttamente utilizzati nell’espletamento dell’attività di locazione immobiliare (ad es., la sede
dei propri uffici), sempre che ricorrano tutti i presupposti previsti dalla legge regionale n.
17/2022.
Diverso è il caso dei fabbricati posseduti dalle società di gestione immobiliare e locati a
terzi che, invece, non sono strumentali all’attività economica in quanto si caratterizzano per il
fatto di costituire beni oggetto dell’attività d’impresa e, come tali, suscettibili di produrre un
loro autonomo reddito. Tali fabbricati possono essere considerati strumentali all’attività
economica solo se la società che li possiede, accanto all’attività di mera locazione, ponga in
essere un’ulteriore attività di prestazione di servizi complementari e funzionali alla
utilizzazione unitaria del complesso immobiliare (quali, ad es., le gallerie commerciali).
Con riferimento esclusivo all’esercizio 2023, si considerano fabbricati strumentali all’attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione e a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di strumentalità, i fabbricati classificati nei gruppi e nelle categorie di cui all’articolo 18, comma 1 della legge regionale 17/2022, ovvero:
Sempre per l’anno 2023 e con carattere residuale, rimane ferma la facoltà, prevista dal comma 2
dello stesso articolo 18 della legge regionale 17/2022, per i possessori dei fabbricati non
compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità,
di presentare la dichiarazione di strumentalità.