A partire dall’anno d’imposta 2024, invece, è venuta meno la presunzione di strumentalità e,
pertanto, si considerano strumentali solo i fabbricati destinati dal soggetto passivo alla propria
attività economica a prescindere dalla loro classificazione catastale. Detta destinazione va
dichiarata al Comune utilizzando i modelli di dichiarazione vigenti e disponibili nell’apposita
sezione del Portale ILIA che sarà disponibile a breve
Sì, rientra nella nozione di fabbricato strumentale all’attività economica quello posseduto da qualsiasi soggetto passivo dell’imposta e non solo dal possessore, per tale dovendosi intendere “il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili” (articolo 6, comma 1, della legge regionale 17/2022). Pertanto, possono essere strumentali all’attività economica anche i fabbricati posseduti dai soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 17/2022.
In linea con quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, sono strumentali all’attività economica
i fabbricati che hanno come unico impiego quello di essere direttamente utilizzati nell’e
spletamento di attività tipicamente imprenditoriali, senza risultare idonei a produrre un reddito
autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti.
Nel caso delle società di gestione immobiliare ciò avviene per i fabbricati posseduti e
direttamente utilizzati nell’espletamento dell’attività di locazione immobiliare (ad es., la sede
dei propri uffici), sempre che ricorrano tutti i presupposti previsti dalla legge regionale n.
17/2022.
Diverso è il caso dei fabbricati posseduti dalle società di gestione immobiliare e locati a terzi che, invece, non sono strumentali all’attività economica in quanto si caratterizzano per il fatto di costituire beni oggetto dell’attività d’impresa e, come tali, suscettibili di produrre un loro autonomo reddito. Tali fabbricati possono essere considerati strumentali all’attività economica solo se la società che li possiede, accanto all’attività di mera locazione, ponga in essere un’ulteriore attività di prestazione di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare (quali, ad es., le gallerie commerciali).