Con riferimento alla possibilità, riconosciuta dall’articolo 1, comma 755, della legge 160/2019,
di applicare una maggiorazione di aliquota pari allo 0,08 per cento in sostituzione della
maggiorazione TASI, si precisa che la stessa è venuta meno in vigenza dell’ILIA. L’articolo 9,
infatti, nel disciplinare espressamente le aliquote applicabili alle diverse fattispecie
impositive, nulla prevede al riguardo.
Il contributo IFEL di cui all’articolo 1, comma 771, della legge 160/2019 è venuto meno. La
norma regionale, infatti, non ha riproposto tale disposizione e la stessa si pone al di fuori del
rinvio di cui all’articolo 19.