PRIMA “SECONDA CASA”

1. Cosa si intende per prima “seconda casa”?
Il fabbricato abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata, posseduto da una persona fisica nel territorio regionale individuato con le modalità previste dalla legge. Ciascun contribuente può individuare al massimo un fabbricato quale prima “seconda casa”.
 
2. Qual è il territorio di riferimento per la ricostruzione del patrimonio immobiliare del contribuente ai fini dell’individuazione della prima “seconda casa” e delle successive (di cui all’articolo 9, commi 2 e 3)?
Il patrimonio immobiliare del contribuente dev’essere ricostruito avendo come riferimento l’intero territorio regionale. Pertanto, ciascun contribuente può individuare un’unica “seconda casa” (la prima) nell’intero territorio regionale.
 
3. Rientrano nella nozione di prima “seconda casa” anche le abitazioni locate?
Sì, la nozione di primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale o assimilata non esclude le abitazioni concesse in locazione (o in comodato) a terzi.
 
4. Nella categoria dei fabbricati abitativi di cui all’art. 9, commi 2 e 3 della L.R. 17/2022, rientrano anche gli immobili pertinenziali?
No, gli immobili pertinenziali non sono ricompresi in detti gruppi di aliquote.
 
5. Qual è l’aliquota per i fabbricati abitativi diversi dall’abitazione principale?
L’articolo 9, commi 2 e 3 della legge regionale 17/2022 ha diversificato i fabbricati abitativi distinguendoli tra il primo fabbricato abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata (cd. prima “seconda casa”) e gli ulteriori fabbricati abitativi (dalla “terza casa” in poi).
Per gli anni d’imposta 2023 e 2024 il legislatore non ha distinto le aliquote per le succitate fattispecie, prevedendo per entrambe l’aliquota dello 0,86 per cento che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, potevano aumentare fino all’1,06 per cento o diminuire fino all’azzeramento.
A partire dall’anno d’imposta 2025, invece, la legge regionale 9/2024, di modifica della legge regionale 17/2022, ha lasciato inalterate le aliquote per le cd. “terze case e successive” e ha ridotto l’aliquota massima per la prima “seconda casa” fissandola allo 0,7 per cento con facoltà per i Comuni solo di diminuirla fino all’azzeramento.
 
6. L’aliquota prevista per la prima “seconda casa” è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla legge o dai regolamenti comunali?
Sì, l’aliquota prevista per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale o assimilata è cumulabile, se ne ricorrono i presupposti, con altre agevolazioni previste dalla legge o dai regolamenti comunali. Ad esempio, l’imposta dovuta per la prima “seconda casa” concessa in locazione a canone concordato è determinata applicando l’aliquota prevista per tale categoria di fabbricati (articolo 9, comma 2, della legge regionale 17/2022) ed è ridotta al 75% ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 17/2022.
 
7. Anche chi non possiede un’abitazione principale può individuare la prima “seconda casa” posseduta in regione?
Sì, la nozione di prima “seconda casa” non richiede che il contribuente possieda anche un’abitazione principale.
 
8. Anche chi possiede l’abitazione principale al di fuori del territorio regionale può individuare la prima “seconda casa” posseduta in regione?
Sì, la nozione di prima “seconda casa” non richiede che il contribuente possieda la propria abitazione principale nel territorio regionale.
 
9. Da quando i contribuenti potranno comunicare la prima “seconda casa” per godere dell’aliquota ridotta?
La legge regionale 9/2024, di modifica della legge regionale 17/2022, stabilisce che l’aliquota ridotta prevista per tale fattispecie di fabbricati si applichi a partire dall’anno d’imposta 2025. Pertanto, la prima comunicazione andrà effettuata per l’anno d’imposta 2025 per godere dell’aliquota ridotta dalla legge regionale 9/2024.
 
10. Con quali modalità viene individuato il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale o assimilata (c.d. prima “seconda casa”)?
A partire dall’anno d’imposta 2025, il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale o assimilata è individuato dal contribuente mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento dell’imposta (ad es.: per l’anno d’imposta 2025 il termine è fissato al 30 giugno 2026, per l’anno d’imposta 2026 entro il 30 giugno 2027 e così via) attraverso l’applicativo telematico messo a disposizione dalla Regione nella sezione dedicata del presente Portale. La comunicazione, una volta effettuata, rimane valida anche per gli anni d’imposta successivi e fino a quando il contribuente non presenti una nuova comunicazione. Tale comunicazione è necessaria anche se il contribuente possieda, nel territorio regionale, una sola prima “seconda casa” e anche nel caso in cui abbia provveduto, negli anni d’imposta 2023 e 2024, a rilasciare la dichiarazione dalla normativa in quel momento vigente.
Per gli anni d’imposta 2023 e 2024, infatti, il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale o assimilata era individuato attraverso la dichiarazione ILIA, utilizzando i modelli vigenti, nelle sole ipotesi in cui i) il contribuente possieda in uno stesso Comune almeno due fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale o assimilata e ii) il Comune abbia differenziato le aliquote previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge regionale 17/2022.
 
11. Come è cambiata la modalità di individuazione della prima “seconda casa”?
Negli anni d’imposta 2023 e 2024 l’individuazione della prima “seconda casa” avveniva nel campo annotazioni del modello di dichiarazione ILIA (telematico o cartaceo) nelle sole ipotesi in cui i) il contribuente possieda in uno stesso Comune almeno due fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale o assimilata e ii) il Comune abbia differenziato le aliquote previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge regionale 17/2022.
Dall’anno d’imposta 2025 l’individuazione della prima “seconda casa” avviene esclusivamente mediante comunicazione telematica da presentare attraverso l’applicativo telematico messo a disposizione dalla Regione nella sezione dedicata del presente Portale.
 

 
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