L’articolo 18 della legge regionale 17/2022 prevede che la prima rata dell’imposta sia pari alla
metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2022 e che, per i soggetti di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le prime due rate siano pari
ciascuna al 50 per cento dell’importo complessivo corrisposto a titolo di IMU per l’anno 2022.
Per quanto attiene ai casi particolari, quale ad esempio l’acquisto di un nuovo immobile, si
richiama quanto stabilito nella circolare MEF n.1/DF del 18 marzo 2020 a cui si fa rinvio.
I termini per il pagamento della rata di acconto e di saldo, rimangono rispettivamente fissati
al 16 giugno e al 16 dicembre di ciascun anno d’imposta, in ragione del rinvio operato dall’a
rticolo 19 alla normativa IMU previgente.
Permangono per gli Enti non commerciali tre rate. Le prime due devono essere versate nei termini
del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta
complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui
si riferisce il versamento.