Sì. Ciò in ragione del principio del divieto della doppia imposizione di cui all’articolo 163 del DPR 917/1986. Inoltre, considerato che l’ILIA, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 17/2022, si sostituisce all’IMU a far data dal primo gennaio 2023 nel territorio regionale, va da sé che si sostituisca all’IRPEF per ciò che attiene la componente immobiliare riferita ai beni non locati.