La legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 istituisce, nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell’imposta municipale propria (IMU).
VAI AL NUOVO PORTALE DELLA REGIONE INTERAMENTE DEDICATO A ILIA.
ILIA è un'entrata del Comune che serve a finanziare i servizi indivisibili che lo stesso offre a beneficio di tutta la comunità (ad esempio l’illuminazione pubblica e la manutenzione stradale e del verde pubblico).
Per pagare ILIA si deve possedere un immobile in uno dei comuni presenti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia (art. 2).
Ai fini dell’individuazione degli immobili da assoggettare all’imposta, si rinvia alle definizioni riportate agli articoli 3 e 4 della legge regionale 17/2022. Per ulteriori informazioni circa i soggetti passivi dell’imposta e le modalità di pagamento consultare la sezione “COME SI PAGA ILIA”.
Privati e imprese: in due rate, entro il 16 giugno e il 16 dicembre.
La prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è eseguita a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e validamente pubblicate.
È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Enti non commerciali: in tre rate, con una terza rata entro il 16 giugno dell’anno successivo.
Le prime due rate sono pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente. La terza rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è eseguita a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e validamente pubblicate.
Devono pagare ILIA:
i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli
chi possiede diritti su un immobile (usufrutto, uso, ecc.)
i concessionari di aree pubbliche
i locatari in caso di leasing, ossia il soggetto che utilizza l’immobile oggetto del leasing
Non devono pagare ILIA:
i possessori di abitazioni principali (ad eccezione delle cd. abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
i possessori di terreni agricoli con particolari requisiti previsti dalla LR 17/2022, art. 11;
i possessori di immobili che godono di esenzioni.
ILIA può essere pagata con le seguenti modalità:
modello F24;
bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
altre modalità indicate sul sito del proprio Comune.
È importante sapere che alcuni immobili godono di esenzioni e, pertanto, non sono soggetti al pagamento di ILIA.
Per gli immobili soggetti a ILIA, invece, prima di pagare, è necessario:
verificare sempre il valore della base imponibile dell’immobile secondo le seguenti indicazioni:
per i fabbricati iscritti in catasto (art. 7)
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
Gruppo/Categoria catastale |
Moltiplicatore |
A (tranne A/10) |
160 |
A/10 |
80 |
B |
140 |
C/1 |
55 |
C/2, C/6 e C/7 |
160 |
C/3, C/4 e C/5 |
140 |
D (tranne D/5) |
65 |
D/5 |
80 |
per le aree fabbricabili (art. 7)
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.
Attenzione: i Comuni del Friuli Venezia Giulia hanno l’obbligo di determinare tali valori con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2024. La delibera produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2025; la delibera deve essere soggetta a revisione periodica, in un termine stabilito dal singolo Ente e comunque non oltre 10 anni dall’ultima delibera di determinazione dei valori stessi.
per i terreni agricoli (art. 7)
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
Determinata la base imponibile come sopra indicato, si deve procedere con le seguenti operazioni:
verificare l’aliquota per quella tipologia di immobile deliberata dal Comune in cui l’immobile è sito
verificare se l’immobile gode di agevolazioni consultando la legge regionale n. 17/2022 e il regolamento del Comune dove è sito l’immobile
determinare l’importo dell’imposta moltiplicando la base imponibile dell’immobile per l’aliquota deliberata e pubblicata, tenuto conto delle eventuali agevolazioni;
compilare il Modello F24 verificando il codice tributo previsto per quell’immobile.
Procedere al pagamento tenendo conto dei seguenti elementi:
l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero;
il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
modalità di versamento. Il versamento dell’ILIA deve essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:
modello F24;
bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
con le altre modalità indicate sul sito del proprio Comune.
I codici tributo sono dei codici da indicare nel modello F24 o nelle altre modalità di pagamento e utilizzati dai possessori di immobili per il versamento di ILIA e il contribuente deve individuare il proprio codice tributo in relazione alla tipologia dell’immobile per il quale è dovuta l’imposta.
Attenzione: con l’entrata in vigore della disciplina ILIA sono stati istituiti, con le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 24 febbraio 2023 e n.16/E del 12 marzo 2024, nuovi codici tributo appositamente dedicati a ILIA e diversi rispetto a quelli utilizzati con l’IMU nazionale.
Si riportano di seguito i nuovi codici tributo ILIA da utilizzare nel modello di pagamento F24.
CODICI TRIBUTO
|
DENOMINAZIONE
|
NORMA DI RIF. DELLA L.R. 17/2022
|
5900
|
ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per abitazione principale e relative pertinenze
|
articolo 9, comma 1
|
5901
|
ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 2
|
articolo 9, comma 2
|
5902
|
ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 3
|
articolo 9, comma 3
|
5903
|
ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale
|
articolo 9, comma 4
|
5904
|
ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i terreni
|
articolo 9, comma 5
|
5905
|
ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per le aree fabbricabili
|
articolo 9, comma 6
|
5906
|
ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività economica
|
articolo 9, comma 7
|
5907
|
ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all'attività economica
|
articolo 9, comma 8
|
5908
|
ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D
|
articolo 9, comma 7
|
5909
|
ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per gli altri immobili
|
articolo 9, comma 8
|
5910
|
ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per interessi da attività di accertamento
|
articolo 19
|
5911
|
ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per sanzioni da attività di accertamento
|
articolo 19
|