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AVCP Xml – Rendicontazione affidamenti privi di CIG - Aggiornamento del 27/1/2014

Nei giorni scorsi l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha pubblicato sul proprio sito ulteriori FAQ relative agli adempimenti di cui all’art.1, c. 32, della Legge 190/2012, aggiornate da ultimo nella giornata di venerdì 24/1/2014 (si veda il riquadro a lato per gli ultimi aggiornamenti).

In particolare la FAQ A.6 tratta l'obbligo di trasmissione anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità per i quali, come evidenziato dalla stessa AVCP, è possibile prescindere dall’acquisizione del codice CIG, il cui inserimento viceversa è obbligatoriamente richiesto dal programma AVCP Xml.
Insiel spa fa presente che è possibile caricare anche tali affidamenti nel sistema inserendo nel campo destinato al CIG (obbligatorio) un codice così costruito:
 
ND-
 
dove “ND-” sta per “Non definito”. Il sistema provvederà a completare automaticante il codice aggiungendo una numerazione progressiva composta da 7 cifre decimali.
 
Esempi di codici generati: ND-0000001, ND-0000002, ND-0000003, eccetera.
 
Seguendo le indicazioni date da AVCP nella FAQ C.1, i codici “Non Definito” di cui sopra saranno valorizzati nel file xml da pubblicare con il valore standard 0000000000 (10 zeri).

 



FAQ AVCP - Lettera A.6 Aggiornata dall’AVCP il 24.01.2014

 A6. Quali sono le tipologie di affidamento rientranti nell’ambito di applicazione della legge n.190/2012 e qual è l’importo economico minimo, oltre il quale sussiste l’obbligo di trasmissione? 
L’art.1, comma 16, lett.b), della legge n.190/2012 indica come oggetto dell’adempimento i procedimenti di “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” senza alcuna distinzione o esclusione, per cui si deve ritenere che l’obbligo di informazione comprenda tutte le tipologie di  affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, a prescindere dall’acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito. Va inoltre richiamato il successivo comma 26, laddove chiarisce che le disposizioni in questione “si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie”. Nella pubblicazione deve essere comunque assicurato, come specifica il precedente comma 15, il “rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali”.
Riguardo all’importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l’AVCP a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale - anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un’esenzione dall’obbligo di pubblicazione.

FAQ AVCP - Lettera C.1 Aggiornata dall’AVCP il 24.01.2014

C1. Ci sono casi nei quali è possibile non indicare il CIG?
Come è stato chiarito anche dalle FAQ A5 e A13 sulla ‘tracciabilità’, Il codice CIG (codice identificativo di gara) assolve – tra le altre – anche la funzione (attribuita dalla legge n.136/2010) di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
Vi sono, tuttavia, alcune fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG, al fine precedentemente indicato; sempre in relazione a tale argomento, la FAQ A12 sulla tracciabilità (cui si rimanda per il necessario dettaglio) ha sufficientemente chiarito la casistica delle esclusioni, tra le quali figurano, ad esempio, gli affidamenti diretti a società in house e le spese effettuate dai cassieri che utilizzano il fondo economale, fermo restando che tali ultime spese – che non originano da contratti d’appalto e per le quali è  ammesso l’utilizzo di contanti – devono essere tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, recante il dettaglio dei beni e servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste, nei limiti di importo delle relative spese.
Nei casi suindicati è quindi ammissibile che il campo di indicazione del CIG non venga valorizzato, non sussistendo alcun obbligo normativo di acquisizione dello stesso. Tuttavia - al fine di evitare qualsiasi rischio che la mancanza del relativo dato possa essere letta come volontaria omissione informativa, da parte delle amministrazioni tenute alla pubblicazione -  in tutte le fattispecie di contratti per i quali non era prevista l’acquisizione di un CIG o di uno SmartCIG (ad esempio, per spese le ‘economali’), il campo CIG deve essere valorizzato con il valore 0000000000 (10 zeri).
 
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