Come per l'ineleggibilità, anche le cause di incompatibilità sono disciplinate dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali" e, per quanto dalla stessa non previsto (articolo 10, comma 6), dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale decreto legislativo ha riprodotto la normativa riguardante l'incompatibilità in precedenza contenuta principalmente nella legge 23 aprile 1981, n. 154.
Nella predisposizione di questa voce si è quindi tenuto conto, in quanto ancora attuali e compatibili con la nuova disciplina, delle interpretazioni (sentenze, pareri, circolari, ecc.) che erano intervenute sulle precedenti leggi ora abrogate.
Le cause tassative di incompatibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000. Le cause di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica ricoperta, ma possono essere rimosse (articolo 68, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000) con le modalità indicate all’articolo 60, commi 2, 3, 5, 6 e 7. Per quanto riguarda gli assessori esterni, sia nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sia in quelli, se previsti dallo statuto, con popolazione inferiore, l’articolo 47, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 267/2000, stabilisce che gli stessi devono possedere gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali.
Sono incompatibili con la carica di sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, e in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, da parte dell'ente locale o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa quando la parte facoltativa supera il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente (articolo 63, comma 1, numero 1), del decreto legislativo 267/2000);
2) coloro che, come titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione (articolo 63, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 267/2000), sempre che non si tratti di cooperative o consorzi di cooperative iscritti negli appositi pubblici registri (articolo 63, comma 2).
3) il libero professionista che assume incarichi nel comune di cui è stato eletto amministratore non si trova in situazione di incompatibilità se tali incarichi hanno carattere di saltuarietà (Ministero dell’interno, parere 28 dicembre 1998);
4) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con l’ente di cui sono amministratori; la pendenza di una lite tributaria ovvero di una lite promossa con azione popolare non determina incompatibilità (articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 267/2000). Tale ipotesi di incompatibilità non si applica per fatto connesso con l’esercizio del mandato (comma 3).
Non è sufficiente ad integrare la condizione della lite pendente la sola esistenza di un processo civile o amministrativo, essendo necessario che si sia determinata una concreta contrapposizione tra le due parti (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 9 aprile 1992, n. 4357).
I contenziosi innanzi al giudice amministrativo nei confronti di atti del sindaco quale ufficiale di governo non determinano per lo stesso una situazione di incompatibilità (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 15 gennaio 1973, n. 130).
Il giudizio per responsabilità amministrativa o contabile innanzi alla Corte dei conti non concreta una causa di incompatibilità (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 12 settembre 1992, n. 10421);
5) coloro che, per fatti compiuti quando erano amministratori o dipendenti del comune ovvero di istituto o azienda da questo dipendente o vigilato, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito (articolo 63, comma 1, numero 5), del decreto legislativo 267/2000;
6) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 63, comma 1, numero 6), del decreto legislativo 267/2000).
7) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge (articolo 63, comma 1, numero 7), del decreto legislativo 267/2000).
Il citato decreto legislativo 267/2000 prevede inoltre che la carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di sindaco o di assessore comunale (articolo 66).
Va ricordato che nel Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 19/2013, non sussiste la situazione di incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale prevista dall’articolo 64, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000 nei comuni con più di 15.000 abitanti.
In aggiunta alle cause di incompatibilità previste dalle norme statali, il legislatore regionale ha introdotto nuove cause di incompatibilità tese ad evitare la duplicazione di cariche pubbliche in capo a un unico soggetto. Nel Friuli Venezia Giulia la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale e di assessore esterno di altro comune, nonchè con quella di consigliere circoscrizionale (articolo 10, comma 3, della legge regionale 19/2013). Inoltre la carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione (articolo 10, comma 4, della legge regionale 19/2013).
Alle cause di incompatibilità sopra elencate si aggiungono poi quelle introdotte dal Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, relative al conferimento di incarichi di varia natura nelle pubbliche amministrazioni o in enti soggetti a controllo pubblico ai componenti degli organi di indirizzo politico dalle amministrazioni locali (es. incarichi dirigenziali, incarico di A.D., ecc.).
È principio consolidato che le cause limitative del diritto garantito costituzionalmente all'elettorato passivo sono norme di "stretta interpretazione".