informazione e propaganda radiotelevisiva e a mezzo carta stampata

Lo sviluppo dei mezzi d’informazione ha indotto il legislatore a regolare il loro utilizzo a scopo di propaganda nel periodo preelettorale, al fine di garantire il rispetto di condizioni paritarie tra le liste e tra i candidati concorrenti.
La relativa disciplina si rinviene nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nella legge 10 dicembre 1993, n. 515; quest’ultima, predisposta per le elezioni politiche, trova in parte applicazione anche nel caso di elezione degli organi comunali.
La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta, di anno in anno, gli indirizzi cui deve attenersi la RAI, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce invece le regole cui devono attenersi le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali e gli organi di stampa periodica e quotidiana; attua altresì la vigilanza sul rispetto della legge 28/2000 e commina le relative sanzioni. L’Autorità è supportata dai Comitati regionali per le comunicazioni.
A partire dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione di messaggi di propaganda elettorale è ammessa esclusivamente secondo la disciplina prevista dalla legge, che distingue fra comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione.
In tale periodo, in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
La disciplina che regola la presenza nelle trasmissioni radiotelevisive di candidati ed esponenti politici non si applica in caso di elezioni amministrative parziali che interessano un numero limitato di comuni.
I palinsesti e le trasmissioni delle emittenti radiotelevisive locali sono disciplinati dal Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla data delle elezioni, nei quotidiani e nei periodici sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi elettorali delle liste e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto fra più candidati.
I messaggi politici elettorali a pagamento hanno una specifica disciplina sia sulla carta stampata sia nelle radio e televisioni. I messaggi sui giornali devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione, in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura “messaggio politico elettorale” con l’indicazione del soggetto committente.
Le emittenti locali possono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento. A tal fine devono praticare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici e dare notizia dell’offerta degli spazi radiotelevisivi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
Di rilevante interesse è la definizione di trasmissione televisiva propagandistica in violazione della legge 515/1993, fornita dalla Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 20 gennaio 1998, n. 477.
È consolidato, inoltre, il principio per cui la violazione delle norme in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione determina sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili, ma non la nullità del procedimento elettorale.
 


normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 9 dicembre 2000, n. 6533 >
    la violazione delle norme in materia di propaganda elettorale, divieto di comunicazione istituzionale e parità di accesso ai mezzi di informazione determina sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili, ma non la nullità del procedimento elettorale
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 14 giugno 2001, n. 8024 >
    è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 1, comma 5, della legge 515/1993. Il divieto opposto alla presenza di uomini politici nelle trasmissioni televisive non strettamente informative, nei trenta giorni antecedenti le votazioni, ha l’obiettivo di impedire ogni forma di pubblicità, anche indiretta, nel periodo di campagna elettorale
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 28 novembre 2001, n. 15101 >
    la norma che fa divieto, nei trenta giorni antecedenti la votazione, di presenza nelle trasmissioni radiotelevisive non riconducibili alla responsabilità di testate giornalistiche di candidati ed esponenti politici, deve essere interpretata - nel caso di elezioni amministrative - come applicabile solo a votazioni che coinvolgono pressoché l’intero corpo elettorale
  • CONSIGLIO DI STATO - VI Sezione - 18 febbraio 2003, n. 569 >
    il termine di quarantotto ore, entro il quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può irrogare sanzioni alle emittenti radiotelevisive per violazioni della par condicio (articolo 10, comma 2, della legge 28/2000), ha finalità sollecitatorie
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 4 luglio 2003, n. 10582 >
    l’articolo 2, della legge 515/1993 vigente in occasione delle elezioni politiche del 1996, che disciplina le forme di propaganda elettorale radiotelevisiva e a mezzo carta stampata e le fattispecie vietate, si applica anche nei confronti del responsabile dell’impresa editoriale che ha il potere di rifiutare una proposta il cui contenuto viola la norma citata

per approfondire

 
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