Le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia sono disciplinate dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), che riunisce in un unico testo tutta la normativa in materia (sistema elettorale, procedimento elettorale, regime delle spese e propaganda elettorale).
La data delle elezioni è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il 60° giorno precedente la data delle elezioni.
L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca i comizi elettorali con decreto adottato non oltre il 50° giorno precedente la data delle elezioni.
A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le elezioni per il rinnovo degli organi dei 12 comuni in scadenza nel 2020, tutti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, si svolgeranno in una domenica compresa tra il 6 settembre e il 13 dicembre 2020. Così ha stabilito la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, all’articolo 8, come modificato dall’articolo 20 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13. La stessa legge regionale ha previsto inoltre che i comuni che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, andranno ad elezioni nel turno autunnale straordinario del 2020, qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 18 luglio.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente; nei comuni con popolazione sino a 2000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi.