Le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia sono disciplinate dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), che riunisce in un unico testo tutta la normativa in materia (sistema elettorale, procedimento elettorale, regime delle spese e propaganda elettorale).
La data delle elezioni è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il 60° giorno precedente la data delle elezioni.
L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca i comizi elettorali con decreto adottato non oltre il 50° giorno precedente la data delle elezioni.
A causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la legge regionale 6/2021, all’articolo 59 prevede che le elezioni degli organi dei Comuni il cui mandato scade nel 2021 si svolgano in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021.
Inoltre, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19, per il 2021 le operazioni di votazione si svolgeranno, nel primo e nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Lo scrutinio relativo alle elezioni comunali avverrà nel lunedì pomeriggio, a conclusione delle operazioni di votazione; di seguito, avrà luogo quello relativo alle elezioni circoscrizionali del Comune di Trieste.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente; nei comuni con popolazione sino a 2000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi.