incompatibilità (anche del sindaco)

Come per l'ineleggibilità, anche le cause di incompatibilità sono disciplinate dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali" e, per quanto dalla stessa non previsto (articolo 10, comma 6), dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale decreto legislativo ha riprodotto la normativa riguardante l'incompatibilità in precedenza contenuta principalmente nella legge 23 aprile 1981, n. 154.

Nella predisposizione di questa voce si è quindi tenuto conto, in quanto ancora attuali e compatibili con la nuova disciplina, delle interpretazioni (sentenze, pareri, circolari, ecc.) che erano intervenute sulle precedenti leggi ora abrogate.

Le cause tassative di incompatibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000. Le cause di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica ricoperta, ma possono essere rimosse (articolo 68, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000) con le modalità indicate all’articolo 60, commi 2, 3, 5, 6 e 7. Per quanto riguarda gli assessori esterni, sia nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sia in quelli, se previsti dallo statuto, con popolazione inferiore, l’articolo 47, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 267/2000, stabilisce che gli stessi devono possedere gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali.

Sono incompatibili con la carica di sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, e in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, da parte dell'ente locale o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa quando la parte facoltativa supera il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente (articolo 63, comma 1, numero 1), del decreto legislativo 267/2000);

2
) coloro che, come titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione (articolo 63, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 267/2000), sempre che non si tratti di cooperative o consorzi di cooperative iscritti negli appositi pubblici registri (articolo 63, comma 2).
 

3) il libero professionista che assume incarichi nel comune di cui è stato eletto amministratore non si trova in situazione di incompatibilità se tali incarichi hanno carattere di saltuarietà (Ministero dell’interno, parere 28 dicembre 1998);

4) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con l’ente di cui sono amministratori; la pendenza di una lite tributaria ovvero di una lite promossa con azione popolare non determina incompatibilità (articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 267/2000). Tale ipotesi di incompatibilità non si applica per fatto connesso con l’esercizio del mandato (comma 3).
Non è sufficiente ad integrare la condizione della lite pendente la sola esistenza di un processo civile o amministrativo, essendo necessario che si sia determinata una concreta contrapposizione tra le due parti (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 9 aprile 1992, n. 4357).
I contenziosi innanzi al giudice amministrativo nei confronti di atti del sindaco quale ufficiale di governo non determinano per lo stesso una situazione di incompatibilità (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 15 gennaio 1973, n. 130).
Il giudizio per responsabilità amministrativa o contabile innanzi alla Corte dei conti non concreta una causa di incompatibilità (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 12 settembre 1992, n. 10421);

5) coloro che, per fatti compiuti quando erano amministratori o dipendenti del comune ovvero di istituto o azienda da questo dipendente o vigilato, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito (articolo 63, comma 1, numero 5), del decreto legislativo 267/2000;

6) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 63, comma 1, numero 6), del decreto legislativo 267/2000).
 

7) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge (articolo 63, comma 1, numero 7), del decreto legislativo 267/2000).

Il citato decreto legislativo 267/2000 prevede inoltre che la carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di sindaco o di assessore comunale (articolo 66).

Va ricordato che nel Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 19/2013, non sussiste la situazione di incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale prevista dall’articolo 64, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000 nei comuni con più di 15.000 abitanti.

In aggiunta alle cause di incompatibilità previste dalle norme statali, il legislatore regionale ha introdotto nuove cause di incompatibilità tese ad evitare la duplicazione di cariche pubbliche in capo a un unico soggetto. Nel Friuli Venezia Giulia la carica  di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale e di assessore esterno di altro comune, nonchè con quella di consigliere circoscrizionale (articolo 10, comma 3, della legge regionale 19/2013). Inoltre la carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione (articolo 10, comma 4, della legge regionale 19/2013).

Alle cause di incompatibilità sopra elencate si aggiungono poi quelle introdotte dal Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, relative al conferimento di incarichi di varia natura nelle pubbliche amministrazioni o in enti soggetti a controllo pubblico ai componenti degli organi di indirizzo politico dalle amministrazioni locali (es. incarichi dirigenziali, incarico di A.D., ecc.).

È principio consolidato che le cause limitative del diritto garantito costituzionalmente all'elettorato passivo sono norme di "stretta interpretazione".

 



normativa

  • DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 - Capo VI >
    disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

altra documentazione

giurisprudenza

  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 27 giugno 1986, n. 4260 >
    non sussiste una situazione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale del presidente della “Pro loco”, quando questa sia soggetta al solo controllo di legittimità da parte del comune, senza interferenze sulla propria attività ed organizzazione, e benefici solo occasionalmente di contributi da parte dell’ente locale
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 9 marzo 1988, n. 2356 >
    perché si determini la situazione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, prevista dall’articolo 3, n. 1), della legge 154/1981, per l’amministratore di un ente vigilato dal comune, è necessario che quest’ultimo possa incidere sulla formazione della volontà dell’ente. Pertanto, gli enti privati, che non sono soggetti a tale ingerenza ma sottoposti a un controllo a posteriori, se non v’è espressa previsione di legge o dell’atto costitutivo, non rientrano tra gli enti soggetti a vigilanza del comune
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 7 aprile 1992, n. 4266 >
    non determina una situazione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale l’essere amministratore di una associazione che riceve dal comune sovvenzioni saltuarie e di modesta entità o benefici quali la disponibilità di locali o di linee telefoniche. Non rientra nei casi di incompatibilità di cui all’articolo 3, primo comma, n. 6), della legge 23 aprile 1981, n. 154, il soggetto che è subentrato nelle cariche sociali di un sodalizio già in debito verso il comune
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 8 giugno 1992, n. 7063 >
    la causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale permane fino a che l’ente non abbia approvato il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, dell’opera costruita dall’appaltatore, a nulla rilevando che questi non vanti più crediti o dichiari di rinunciarvi
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 26 novembre 1992, n. 12633 >
    rientra nei casi di incompatibilità di cui all’articolo 3, primo comma, n. 6), della legge 154/1981 la posizione di colui che ha ricevuto dal comune la richiesta scritta di pagamento di una somma per oneri di urbanizzazione, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, l’ente avrebbe proceduto al recupero ai sensi dell’articolo 16 della legge 47/1985
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 29 gennaio 1993, n. 1162 >
    il segretario - cassiere dell’istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria comunale, sempre che non gli siano stati affidati poteri di rappresentanza e di coordinamento del servizio di tesoreria, non si trova in situazione di incompatibilità con la carica di consigliere comunale
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 20 aprile 1993, n. 4646 >
    gli amministratori di un’azienda municipalizzata per la distribuzione del gas rientrano nei casi di ineleggibilità previsti dall’articolo 2, numero 11), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (e non in quelli di incompatibilità di cui all’articolo 3, n. 1), poiché tra gli enti "dipendenti" del comune vanno annoverati anche quelli, pur dotati di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, preposti a compiti che rientrano tra quelli istituzionali del comune
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 11 aprile 1995, n. 4168 >
    sussiste la situazione di incompatibilità ex articolo 3, numero 1), della legge 23 giugno 1981, n. 154, tra la carica di sindaco e quella di una società consortile a responsabilità limitata, della quale sia socio il comune con quota minoritaria, se sia accertato che il capitale sociale è frazionato in modo tale da rendere possibile che il titolare della minor quota possa essere determinante in sede di assemblea
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 27 settembre 1995, n. 10238 >
    la causa di incompatibilità di cui all’articolo 3, n. 2), della legge 23 aprile 1981, n. 154, sussiste quando è in corso il contratto tra l’eletto e il comune. Non sussiste quando la prestazione sia stata compiuta e manchi solo l’obbligazione del comune committente, tenuto al pagamento del prezzo contrattuale
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 17 dicembre 1998, n. 12627 >
    il terzo comma dell’articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, escludendo dall’area della incompatibilità la lite che insorge su atti connessi con l’esercizio del mandato chiarisce che il conflitto che determina tale incompatibilità è quello che contrappone le posizioni personali e private del mandatario alle posizioni generali e pubbliche del mandante, non quello che insorge sull’effettiva rispondenza al bene della collettività di comportamenti che sono stati posti in essere in base alla delega e presentano un contenuto ad essa riconducibile
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 13 settembre 1999, n. 1052 >
    pur essendo pacifica la competenza del giudice ordinario in materia di eleggibilità (e di candidabilità), ai sensi dell’articolo 8, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’articolo 28, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il giudice amministrativo può pronunciarsi incidenter tantum anche su tali questioni, se la loro soluzione è pregiudiziale per decidere la questione principale di sua competenza
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 15 marzo 2000, n. 2986 >
    anche alla luce della lettura della sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 1997, n. 160, vanno regolate in modo uniforme tutte le cause di incompatibilità, sia quelle originarie sia quelle sopravvenute. Pertanto, non deve essere rimosso dalla carica l’amministratore che, essendo in lite con il comune per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, ha tempestivamente pagato quanto richiestogli
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 28 dicembre 2000, n. 16203 >
    sussiste la situazione di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di amministratore di un ente privato su cui l’ente locale esercita una funzione di vigilanza, come nel caso dell’amministratore di una società sportiva che a titolo di comodato gestisce l’impianto sportivo comunale ed è destinataria di un contributo comunale per rimborso spese e perdite di gestione
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 28 luglio 2001, n. 10335 >
    per integrare la situazione di incompatibilità per lite pendente è necessaria non solo l’esistenza di una lite meramente potenziale ma la pendenza effettiva della stessa. Pertanto, non è sufficiente l’esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolte attivamente o passivamente l’eletto e l’ente, ma occorre che a questo dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 19 dicembre 2002, n. 18128 >
    sussiste una situazione di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di amministratore unico di una s.r.l. con capitale interamente versato dal comune, con personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia imprenditoriale e gestionale, avente ad oggetto una serie di servizi di interesse pubblico, alla quale è stata affidata la gestione di taluni di tali servizi
  • CORTE COSTITUZIONALE 4-24 giugno 2003, n. 220 >
    per l’accertamento in sede giurisdizionale delle cause di incompatibilità si applica la normativa vigente nel momento in cui viene a scadere il termine ultimo entro il quale l’interessato può rimuovere la causa di incompatibilità
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - Sezione lavoro - 29 ottobre 2003, n. 16245 >
    la causa di incompatibilità per lite pendente, di cui all’articolo 63, comma 1, n. 4), del T.U. 267/2000, non si applica quando l’eletto si trova in lite con l’ente a seguito di azione popolare esperita ex articolo 9, del T.U. 267 e l’ente non ha aderito all’iniziativa dell’elettore, mentre di applica se l’ente vi aderisce. L’esercizio dell’azione popolare, pur avendo la valenza di un atto di costituzione in mora a favore dell’ente creditore e in danno dell’amministratore debitore, non determina per questi una situazione di incompatibilità ex articolo 63, comma 1, n. 6), del T.U. 267, se l’ente non aderisce all’azione popolare
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 16 dicembre 2004, n. 8096 >
    il diritto all’esercizio dell’elettorato passivo costituisce un diritto costituzionale inviolabile, che può essere ristretto solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale. L’interesse alla tutela di tale diritto è proprio non solo del cittadino elettore, ma anche dell’ente locale
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 30 aprile 2005, n. 9028 >
    in riferimento alla causa di incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco di cui all’articolo 63, comma 1, n. 2), del d.lgs. 267/2000, la deroga prevista a favore di coloro che “hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative iscritte regolarmente nei pubblici registri” (articolo 63, comma 2, del d.lgs. 267/2000) va estesa all’ipotesi di incompatibilità per sussistenza “di ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali”. Ai fini dell’operatività della deroga è necessaria l’iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio di cui al d.lgs. C.p.S. 1577/1947, definibile quale registro ufficiale della mutualità organizzata
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 18 dicembre 2007, n. 26673 >
    è connessa con l’esercizio del mandato, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.lgs. 267/00, la controversia che abbia ad oggetto la ripetizione da parte dell’ente territoriale delle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute da un consigliere comunale per difendersi in un procedimento penale, relativo ad atti posti in essere in qualità di sindaco nel precedente mandato, procedimento conclusosi con provvedimento di archiviazione
  • CORTE DI CASSAZIONE - I Sezione - 14 gennaio 2008, n. 626 >
    la causa di incompatibilità prevista dall’articolo 63, comma 1, n. 1), del d.lgs. 267/00 non ricorre per il solo fatto che l’ente partecipi quale socio maggioritario ad una società per azioni detenendone il 28,24%, ma richiede una posizione di vigilanza dipendente dallo specifico rapporto fra due soggetti in forza di legge o statuto
  • CORTE DI CASSAZIONE - I Sezione - 27 febbraio 2008, n. 5211 >
    costituisce lite pendente, tale da determinare l’incompatibilità di cui all’articolo 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. 267/2000, anche l’impugnazione avverso la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado. Nel caso in cui la lite pendente ha ad oggetto la corresponsione di un’indennità di carica non si può applicare l’esimente dalla connessione con l’esercizio del mandato in quanto il fatto idoneo ad escludere l’incompatibilità deve essere correlato ad interessi della collettività e non ad interessi personali dell’amministratore
  • CORTE DI CASSAZIONE - Cassazione civile - I Sezione - 8 luglio 2009, n. 16053 >
    non sussiste la fattispecie dell’incompatibilità “per lite pendente” nel caso di controversia insorta per le spese processuali sopportate da un amministratore locale per difendersi in un procedimento penale nel quale sia stato assolto, purchè il procedimento cui le spese si riferiscono sia relativo a comportamenti correlati ai compiti istituzionali dell’amministratore

per approfondire

 
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