propaganda elettorale

I mezzi di propaganda elettorale, e di conseguenza la disciplina della materia, hanno risentito in modo evidente dello sviluppo dei mezzi di informazione e di comunicazione.
Alla propaganda murale, fonica e con stampati si è affiancata l’informazione e la propaganda radiotelevisiva e a mezzo carta stampata, nonché la propaganda mediante social network, siti, e-mail, sms e telefono, che sono le forme più usate oggi dai candidati e dalle formazioni politiche. Il legislatore è intervenuto anche per garantire la neutralità della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, prima vietando forme di propaganda istituzionale, poi, con la c.d. legge sulla par condicio, che ha introdotto il principio del divieto di comunicazione istituzionale nel periodo preelettorale.
Si ricorda che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono indicare il nominativo del committente responsabile.
Per completezza d’informazione, si precisa che in questa sezione viene riportata la documentazione in materia di pubblicità delle spese di propaganda, finanziamenti e contributi, trasparenza ed agevolazioni a favore di partiti e candidati.

 

Normativa:

  • Propaganda murale, fonica, con stampati e spese di propaganda: legge 24 aprile 1975, n. 130, legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.
  • Propaganda radiotelevisiva e a mezzo carta stampata: legge 10 dicembre 1993, n. 515 e legge 22 febbraio 2000, n. 28.
  • Par condicio: legge 22 febbraio 2000, n. 28.
  • Obblighi di trasparenza: legge 9 gennaio 2019, n. 3.

 

Si veda anche la pagina ELEZIONI 2020 dedicata alla propaganda al seguente link:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2020/doc_amm_2020_d/index.html#n2

 



 
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